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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19668/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza di rigetto del riesame relativa al sequestro preventivo di €12.000 disposto con decreto del GIP del 12/10/2024 per il reato di ricettazione. Con un unico motivo ha censurato violazione di legge (art. 321 c.p.p.) e vizio di motivazione in ordine al fumus commissi delicti, sostenendo che la somma deriverebbe dal prezzo di vendita di un immobile in comproprietà con la sorella, venduto in Georgia e pagato in contanti dall'acquirente, con successivo versamento dalla sorella alla ricorrente.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo non consentito e privo della specificità richiesta dagli artt. 591, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., essendo peraltro reiterativo rispetto alla censura già esaminata dal giudice del riesame. Sul merito dei fatti, il Tribunale aveva motivato il rigetto richiamando non solo il rinvenimento ingiustificato del denaro (pochette nascosta sotto il letto) e lo stato di disoccupazione della ricorrente, ma anche la presenza nell'abitazione di numerosi preziosi e di strumenti atti allo scasso, e l'arresto per furto in abitazione del convivente coindagato, elementi ritenuti indizi ulteriori idonei a far sorgere fondati sospetti sulla provenienza del denaro da delitto. La presunta giustificazione relativa al pagamento in contanti per la vendita dell'immobile non è stata ritenuta persuasiva in mancanza di riscontri probatori sulla effettiva consegna della somma. Conseguentemente è stata confermata l'inammissibilità del ricorso e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di €3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 610, co. 5

    Norma procedurale che regola la trattazione in camera di consiglio senza presenza delle parti quando non è stata richiesta la trattazione orale; applicata per la trattazione del ricorso.

  • Codice di procedura penale, art. 611, co. 1-bis e ss.

    art. 611 co. 1-bis e ss. c.p.p.

    Disposizioni processuali integrative relative alle modalità di trattazione delle impugnazioni cautelari e alle forme di comparizione: richiamate per la procedura adottata nella valutazione del ricorso.

  • Codice di procedura penale, art. 321

    Norma evocata dalla ricorrente come presunta violata; la censura invocava un vizio di motivazione del provvedimento impugnato.

  • Codice di procedura penale, art. 591, comma 1

    Stabilisce i requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione in materia penale, in particolare l'obbligo di specificità dei motivi; la Corte ha rilevato l'inosservanza di tali requisiti rendendo il ricorso inammissibile.

  • Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)

    art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Prevede le specifiche ipotesi di motivazione ammissibili per il ricorso; richiamata dalla Corte per valutare la non specificità e la reiterazione della censura.

  • Giurisprudenza (Sez. 2, Sent. n. 28587 del 03/07/2024)

    Sez. 2 - Sent. n. 28587 del 03/07/2024

    Principio secondo cui, nel caso di ingenti somme trovate senza giustificazione, non è possibile desumere automaticamente il fumus della ricettazione solo da occulta modalità di custodia o mancanza di redditi senza elementi aggiuntivi significativi; richiamata per distinguere il caso di specie dove esistevano indici supplementari.

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008)

    Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008

    Principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia cautelare è ammesso solo per violazione di legge intesa anche come vizi estremi della motivazione; applicato per confermare che non sussisteva una motivazione del tutto mancante o irragionevole nel provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • La mera presenza di somme ingenti in contanti e la condizione di disoccupazione non bastano, di per sé, a fondare il fumus commissi delicti: sono necessari indizi ulteriori e significativi che colleghino i beni a un reato presupposto.
  • Elementi quali occultamento del denaro (es. pochette nascosta), il rinvenimento di numerosi preziosi, strumenti atti allo scasso e la responsabilità penale di conviventi per reati contro il patrimonio possono concorrere a formare un quadro indiziario rilevante ai fini del sequestro preventivo.
  • La prova della lecita provenienza del denaro (es. documentazione della compravendita, ricevute, dichiarazioni dell'acquirente, riscontri bancari) deve essere fornita con elementi probanti; semplici dichiarazioni contrapposte senza riscontri possono risultare non persuasive.
  • In materia di misure cautelari patrimoniali, l'impugnazione in Cassazione è soggetta a rigidi requisiti di specificità e ammissibilità (art. 591 c.p.p.); motivazioni reiterative o generiche comportano il rigetto per inammissibilità.
  • Per contestare la valutazione degli indizi il rimedio più efficace è il riesame o l'appello cautelare, dove è possibile rinnovare e mettere a confronto le prove; la Cassazione interviene principalmente per profili di legittimità o vizi estremi della motivazione.

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