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Sentenza

Sentenza n. 5699/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202509385

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7060/2024, che aveva imposto la riedizione della procedura di stabilizzazione e la rivalutazione dei titoli della ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (partecipante alla stabilizzazione)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva ottenuto, con la sentenza del Consiglio di Stato n. 7060/2024, l'annullamento dell'esclusione dalla procedura di stabilizzazione per la mancata considerazione del rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale e l'ordine di rieditare la procedura, verificando se i suoi titoli consentissero il collocamento in posizione utile e, in tal caso, l'avvio della stabilizzazione e il risarcimento del lucro cessante. Nel giudizio di ottemperanza ha dedotto che l'Azienda aveva dato esecuzione soltanto al capo relativo alle spese legali, senza adottare alcun provvedimento amministrativo attuativo. L'Azienda ha sostenuto di avere effettuato una nuova verifica e che, pur risultando utile la rivalutazione dell'anzianità di servizio, la ricorrente non avrebbe potuto essere stabilizzata per la mancanza della specializzazione in Medicina di emergenza urgenza, possedendo invece una specializzazione in Patologia clinica, non affine né equipollente. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell'Azienda a una penalità di mora.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso per ottemperanza nei limiti indicati. Ha rilevato che, indipendentemente dalla questione se l'Amministrazione conservi il potere di denegare il bene della vita per ragioni diverse da quelle esaminate nel precedente giudizio, dagli atti e dalle stesse difese dell'Azienda non risultava adottato alcun provvedimento, satisfattivo o negativo, formalmente diretto a dare esecuzione alla sentenza. Non era quindi possibile sindacare in sede di ottemperanza il merito di poteri amministrativi non ancora esercitati; occorreva invece imporre l'attuazione del giudicato. È stato assegnato all'Azienda il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, con nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia. La domanda di penalità di mora è stata rigettata allo stato: l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. attribuisce al giudice un ampio potere discrezionale e, nel caso concreto, il giudicato aveva già previsto il ristoro di eventuali pretese per equivalente da valutare all'esito della riedizione del potere, sicché non ricorrevano i presupposti per la penalità. Le spese sono state poste a carico dell'Azienda.

Norme richiamate

  • art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. 75/2017

    Disciplina la procedura di stabilizzazione cui si riferiva la controversia; la sentenza di cognizione ne aveva imposto la riedizione con nuova valutazione dei titoli della partecipante.

  • art. 24 d.P.R. 483/1997

    Richiamato dall'Azienda quale disposizione che richiederebbe, per l'ammissione al concorso dirigenziale medico, il possesso della specializzazione nella disciplina oggetto del concorso; la questione non è stata decisa nel merito in questa sede.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Preclude al giudice dell'ottemperanza il sindacato su poteri amministrativi ancora esercitati, sicché non è stata esaminata la fondatezza della ragione ostativa prospettata dall'Azienda, non essendo stato adottato alcun provvedimento esecutivo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    art. 114, comma 4, lett. e)

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere discrezionale di valutare, alla luce delle circostanze concrete, la sussistenza dei presupposti per la penalità di mora; la misura non è automatica.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione non abbia adottato alcun provvedimento diretto a dare esecuzione al giudicato, il giudice deve ordinare l'esercizio del potere conformato dalla sentenza, senza sostituirsi all'Amministrazione nella valutazione di ragioni ostative non ancora formalmente espresse mediante un atto amministrativo.
  • La contestazione, formulata per la prima volta nel giudizio di ottemperanza, della pretesa esecutiva sulla base di ragioni diverse da quelle esaminate nel giudizio di cognizione non consente al giudice dell'ottemperanza di sindacare direttamente il merito di poteri amministrativi ancora da esercitare; tali ragioni devono essere eventualmente espresse nell'atto adottato in riedizione del potere.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, quale misura sostitutiva condizionata alla persistente inerzia dell'Amministrazione oltre il termine assegnato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente all'inadempimento, ma richiede una valutazione discrezionale delle circostanze concrete, tra cui natura e durata dell'inadempimento, entità del credito e contenuto del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaStabilizzazione e precariato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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