Cassazione Penale, Sentenza n. 37188/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di scomputo, ai sensi dell'art. 657, comma 1, c.p.p., del periodo (2 anni, 11 mesi e 24 giorni) in cui, durante il processo, era stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora con prescrizione serale/notturna di permanenza domiciliare (divieto di allontanarsi dalle ore 20 alle ore 6.30). Ha dedotto violazione degli artt. 284 e 657 c.p.p., sostenendo che la prescrizione accessoria fosse immotivatamente e ingiustificatamente imposta e avesse assunto carattere 'aggressivo', ossia tale da trasformare la misura in effettiva custodia domiciliare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l'obbligo di dimora non e' assimilabile alla pena e quindi non e' scomputabile salvo che le prescrizioni accessorie lo rendano di fatto equiparabile agli arresti domiciliari. Nel caso concreto il Giudice di merito aveva adeguatamente motivato la necessita' della prescrizione serale/notturna in relazione alle esigenze cautelari connesse alla personalita' dell'imputato e alla gravita' della pena definitiva; la limitazione non ha impedito l'interazione con la sfera territoriale naturale né le relazioni sociali, per cui non e' stata ritenuta arbitraria o trasformativa in custodia. Conseguentemente il ricorso e' stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 657, comma 1, cod. proc. pen.
La Cassazione conferma che, salvo che la misura cautelare si sia trasformata per effetto di prescrizioni in una misura di tipo custodiale, l'obbligo di dimora non va scomputato dalla pena. La verifica riguarda se le prescrizioni accessorie abbiano reso la misura assimilabile agli arresti domiciliari.
Il ricorrente aveva denunciato violazione di questa norma in relazione alla motivazione e alla legittimita' delle prescrizioni; la Corte ha ritenuto che la motivazione del G.i.p. e del P.M. fosse adeguata e non arbitraria, quindi non sussiste la violazione prospettata.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a carico di chi propone ricorso respinto.
Massime di principio
- L'obbligo di dimora non e' automaticamente scomputabile dalla pena; va valutato se le prescrizioni accessorie lo hanno reso di fatto custodiale.
- Perche' la misura cautelare sia ritenuta assimilabile agli arresti domiciliari occorre che le prescrizioni imposte risultino arbitrarie o tali da impedire materialmente ogni normale relazione sociale e mobilita' dell'interessato.
- La legittimita' delle prescrizioni accessorie si valuta in rapporto alle esigenze cautelari concrete, alla personalita' dell'indagato e alla gravita' della pena: motivazioni adeguate del P.M. e del G.i.p. sono decisive.
- In sede di impugnazione occorre documentare in modo concreto e probante l'effetto restrittivo delle prescrizioni (es. impossibilita' di lavoro, perdita di rapporti essenziali, blocco totale della vita sociale) per dimostrare la trasformazione in misura custodiale.
- Se il giudice di merito ha motivato compiutamente la necessita' delle prescrizioni, la Cassazione tende a ritenere il ricorso infondato; la strategia difensiva dovrebbe mirare a dimostrare l'arbitrarieta' o la sproporzione della limitazione.
- Chi propone ricorso infondato puo' essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rapporto costi/benefici prima di impugnare.
Testo integrale
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