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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14554/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, con adesione della controparte. La Corte non ha pronunciato sulle spese, ritenendole precluse dall’adesione del controricorrente. Ha inoltre precisato che, in caso di estinzione del giudizio, non opera l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, richiamando Cass. 25485/2018.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia aveva ad oggetto la restituzione di somme versate nel corso di trattative precontrattuali relative alla compravendita di un immobile. La Corte di appello di Roma aveva riformato la decisione di primo grado; contro tale sentenza una parte ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso. Il controricorrente ha poi depositato adesione alla rinuncia. La Corte ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare l’ulteriore importo pari al contributo unificato già versato.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la controparte aderisce alla rinuncia, il giudizio si estingue.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia con adesione della controparte, non si provvede sulle spese di lite.
  • L’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l’impugnazione non accolta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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