Ordinanza n. 2480/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, di reiezione della domanda cautelare relativa all’assegnazione della sede universitaria
Esito
Favorevole al ricorrente (studente)
Prevale il privato
La controversia
Lo studente ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di sospensione. La controversia riguarda l’assegnazione della sede universitaria nell’ambito della procedura di iscrizione alla Facoltà di Medicina. L’appellante ha sostenuto, in sostanza, che, in considerazione del punteggio ottenuto e senza l’operatività del meccanismo di ripescaggio del secondo turno, avrebbe dovuto essere assegnato prioritariamente alla Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi Napoli Federico II, indicata come sede originaria di elezione nelle preferenze allegate alla domanda di iscrizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente, a un primo sommario esame, il fumus boni iuris, poiché il punteggio conseguito, in assenza del meccanismo di ripescaggio del secondo turno, avrebbe comportato l’assegnazione prioritaria alla sede indicata dall’appellante. Ha inoltre ritenuto che la sospensione non arrecasse pregiudizio alle prerogative organizzative dell’Università in materia di servizio didattico, anche tenuto conto della peculiarità della vicenda. Ha quindi accolto la domanda cautelare, riformato l’ordinanza del TAR e ordinato alle amministrazioni appellate di rideterminarsi sull’assegnazione della sede, anche eventualmente disponendo l’ammissione in sovrannumero. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate per la novità e particolarità della questione. È stata disposta la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato contro le ordinanze cautelari del TAR.
Impone la trasmissione dell’ordinanza cautelare al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere ravvisato quando, sulla base del punteggio conseguito e delle preferenze espresse nella domanda, l’interessato avrebbe dovuto essere assegnato prioritariamente alla sede prescelta in assenza di un meccanismo di ripescaggio applicato in un turno successivo.
- Quando la sospensione dell’assegnazione contestata non compromette le prerogative organizzative dell’università e il servizio didattico, il giudice cautelare può ordinare all’amministrazione di rideterminarsi sull’assegnazione della sede, anche mediante ammissione in sovrannumero.
- L’accoglimento dell’appello cautelare comporta la riforma della statuizione sulle spese cautelari di primo grado; in presenza di una questione nuova e peculiare, le spese del doppio grado possono essere compensate.
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