Cassazione Penale, Ordinanza n. 11482/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva pronunciato condanna per il reato di cui all'art. 337 c.p. e per il reato di detenzione di coltello senza giustificazione ex art. 4 l. n. 110/1975, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale e per detenzione di un coltello senza giustificazione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi di ricorso erano due e riguardavano, in sostanza, la contestazione della responsabilità penale in relazione al reato di detenzione ingiustificata del coltello e la censura sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha però rilevato che entrambe le doglianze riproducevano profili già esaminati e disattesi dal giudice di merito, il quale aveva motivato in modo logico e coerente sulla inattendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato, ritenute inidonee a giustificare la detenzione dell'arma, e sull'assenza di elementi favorevoli per concedere le attenuanti generiche, anche alla luce della gravità della condotta e del comportamento processuale non collaborativo.
Norme richiamate
La sentenza impugnata recava condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte di cassazione non entra nel merito della relativa contestazione, limitandosi a richiamare la condanna già pronunciata.
La condanna riguardava la detenzione di un coltello senza giustificazione; la Corte ritiene corretta la motivazione di merito che ha escluso la sussistenza di una giustificazione, valorizzando l'inattendibilità delle dichiarazioni dell'imputato.
circostanze attenuanti generiche
Il diniego è ritenuto legittimamente motivato dalla gravità della condotta, dall'assenza di elementi positivamente valutabili e dal comportamento processuale non collaborativo dell'imputato.
Cassa delle ammende
In conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già devolute e disattese in modo logico e coerente dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione impugnata.
- In tema di detenzione ingiustificata di arma bianca o oggetto analogo, la giustificazione addotta dall'imputato può essere disattesa quando il giudice di merito ne accerti l'inattendibilità e ritenga la spiegazione incompatibile con gli elementi di fatto acquisiti.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione dia conto dell'assenza di elementi favorevoli, della gravità della condotta e di un comportamento processuale non collaborativo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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