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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37122/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno impugnato la sentenza della Corte d’appello di Palermo del 21 novembre 2025, che aveva confermato la loro responsabilità per l’indebita percezione del reddito di cittadinanza. Il figlio era stato sorpreso dai Carabinieri mentre lavorava presso un autolavaggio; il nucleo familiare, beneficiario del reddito di cittadinanza in seguito a domanda presentata dalla madre, non aveva comunicato all’INPS la variazione reddituale derivante dall’attività lavorativa. Con il primo motivo, i ricorrenti hanno contestato la ricostruzione probatoria circa l’attività lavorativa del figlio e la consapevolezza della madre, sostenendo che le dichiarazioni testimoniali e quelle dell’imputato non consentissero di concludere che egli lavorasse nell’autolavaggio e che la madre ignorasse l’occupazione. Con il secondo motivo hanno denunciato l’erronea esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., invocando anche la condotta collaborativa successiva. Con il terzo motivo hanno contestato il riconoscimento della recidiva ex art. 99 c.p., deducendo che la motivazione si basasse automaticamente sui precedenti penali e non valutasse il rapporto concreto tra questi e il fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo che i motivi riproponessero censure già esaminate e respinte in appello, senza individuare specifiche criticità della motivazione, e mirassero a ottenere una nuova valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Ha inoltre rilevato che le doglianze motivazionali erano manifestamente infondate. In relazione al primo motivo, la sentenza d’appello aveva fondato la responsabilità sull’accertamento del figlio colto al lavoro e sull’omessa comunicazione della variazione reddituale; aveva inoltre ritenuto inverosimile che la madre, convivente con il figlio e beneficiaria del sostegno destinato al nucleo, ignorasse la sua occupazione. Il secondo motivo è stato respinto: la protrazione per molti mesi dell’omissione, la lesione non esigua delle risorse pubbliche e i precedenti penali, rilevanti anche in chiave prognostica, giustificavano l’esclusione della particolare tenuità; la Corte ha richiamato inoltre la natura intrinsecamente patrimoniale della condotta. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque manifestamente infondato: la motivazione d’appello aveva individuato nei precedenti una propensione a commettere reati lucrogenetici e il fallimento della funzione deterrente e rieducativa delle condanne, elementi pertinenti al riconoscimento della recidiva. Ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dei ricorsi.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019

    i giudici d'appello, alla luce degli elementi acquisiti, con motivazione non manifestamente illogica, rilevavano come non fosse dubbio che il Ventinniglia fosse stato, colto proprio nell'atto di svolgere attività lavorativa in nero, e che gli attuali ricorrenti avessero omesso di comunicare all'INPS la variazione delle condizioni reddituali del nucleo familiare dovuta alla attività lavorativa del Ventimiglia, in questo modo percependo in misura non spettante il beneficio economico del reddito di cittadinanza

    La norma sanziona la percezione non spettante del beneficio connessa all’omessa comunicazione della variazione reddituale rilevante del nucleo familiare.

  • art. 3, comma 8, l. n. 26/2019

    i giudici d'appello, alla luce degli elementi acquisiti, con motivazione non manifestamente illogica, rilevavano come non fosse dubbio che il Ventinniglia fosse stato, colto proprio nell'atto di svolgere attività lavorativa in nero, e che gli attuali ricorrenti avessero omesso di comunicare all'INPS la variazione delle condizioni reddituali del nucleo familiare dovuta alla attività lavorativa del Ventimiglia, in questo modo percependo in misura non spettante il beneficio economico del reddito di cittadinanza

    Nel caso esaminato, la disposizione è applicata alla variazione reddituale del nucleo familiare derivante dall’attività lavorativa non comunicata all’INPS, che ha comportato la percezione del beneficio in misura non spettante.

  • art. 131-bis c.p.

    plurime decisioni di questa Corte hanno valorizzato la protrazione nel tempo dell'indebita percezione del reddito di cittadinanza per escludere la particolare tenuità, soprattutto quando l'importo complessivo indebitamente percepito sia significativo o quando, come nel caso in esame, la permanenza dell'omissione si protragga per molti mesi

    La protrazione per molti mesi dell’omissione rilevante ai fini dell’indebita percezione del reddito di cittadinanza può escludere la particolare tenuità del fatto; la valutazione considera anche la significatività dell’importo e l’entità dell’offesa.

  • art. 99 c.p.

    tale motivazione è da ritenersi corretta alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite Calibè (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 - 01) in quanto contiene, in sé, due elementi rilevanti: (i) l'individuazione di una specifica inclinazione criminale (reati lucrogenetici); (ii) il giudizio di fallimento della funzione deterrente e rieducativa delle precedenti condanne, desunto dalla reiterazione delle medesime condotte; si tratta di considerazioni assolutamente pertinenti ai fini del riconoscimento della recidiva, poiché evidenziano la maggiore colpevolezza e la persistente capacità criminale del soggetto

    Il riconoscimento della recidiva richiede una valutazione concreta: è pertinente motivarla individuando una specifica inclinazione criminale e il fallimento della funzione deterrente e rieducativa delle precedenti condanne, desunto dalla reiterazione di condotte analoghe.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova ricostruzione dei fatti o una rilettura alternativa delle prove: il controllo riguarda la compatibilità della motivazione con i criteri di plausibilità e non la scelta della ricostruzione di merito astrattamente migliore.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando l’indebita percezione del reddito di cittadinanza derivi da un’omissione protratta per molti mesi; rilevano inoltre l’entità dell’offesa e, nel caso concreto, gli elementi prognostici desunti dai precedenti.
  • La natura intrinsecamente patrimoniale dell’indebita percezione o dell’omessa comunicazione relativa al reddito di cittadinanza consente di valorizzare la tutela delle risorse pubbliche destinate a finalità sociali nella valutazione della tenuità.
  • La recidiva non può essere giustificata dal solo dato formale dei precedenti: la motivazione è pertinente quando individua una specifica inclinazione criminale e spiega, anche attraverso la reiterazione di condotte analoghe, perché le precedenti condanne non abbiano svolto funzione deterrente e rieducativa.

Come è indicizzato

MaterieAbuso d'ufficioImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiReati contro la PAProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

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