Ordinanza n. 826/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 281/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Sardegna, Sez. I, n. 281/2025; i chiarimenti riguardano inoltre la liquidazione del compenso dell’ausiliario del magistrato
Esito
La controversia
Nel corso del giudizio cautelare, il Consiglio di Stato aveva liquidato, con precedente ordinanza, il compenso spettante al delegato dell’Università degli studi di Perugia nella misura di 1.000 euro, ponendolo solidalmente a carico delle parti. L’Università ha chiesto chiarimenti in ordine agli accessori applicabili e al termine entro il quale le spettanze dovessero essere fatte valere. Il Collegio ha esaminato tali questioni limitatamente alla liquidazione e al pagamento del compenso dell’ausiliario.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’importo di 1.000 euro liquidato al delegato dell’Università deve essere maggiorato degli accessori di legge, ove applicabili, inclusa l’IVA. Ha inoltre precisato che le spettanze dell’ausiliario del magistrato sono soggette alla decadenza prevista dall’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, secondo cui la domanda di liquidazione deve essere presentata entro cento giorni dal compimento delle operazioni, a pena di decadenza. Tuttavia, poiché nel caso concreto la liquidazione era già stata effettuata in sede di statuizione cautelare, il successivo pagamento da parte delle parti, obbligate in solido, resta soggetto agli ordinari termini prescrizionali dei diritti di credito e non al termine decadenziale per la domanda di liquidazione. Nulla sulle spese.
Norme richiamate
la domanda di liquidazione è presentata, a pena di decadenza, trascorsi cento giorni dalla data del compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato
Il termine di cento giorni opera come decadenza per la presentazione della domanda di liquidazione delle spettanze dell’ausiliario; una volta intervenuta la liquidazione, il pagamento del credito è invece soggetto agli ordinari termini prescrizionali.
Massime di principio
- Il termine decadenziale previsto dall’art. 71 d.P.R. n. 115/2002 riguarda la presentazione della domanda di liquidazione degli onorari e delle spese dell’ausiliario del magistrato entro cento giorni dal compimento delle operazioni.
- Quando il compenso dell’ausiliario è già stato liquidato dal giudice, la pretesa relativa al successivo pagamento non è soggetta al termine decadenziale per la domanda di liquidazione, ma agli ordinari termini di prescrizione dei diritti di credito.
- La liquidazione giudiziale del compenso dell’ausiliario deve comprendere gli accessori di legge applicabili, inclusa l’IVA ove dovuta.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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