Cassazione Penale, Ordinanza n. 31789/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva riformato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato per il delitto di rapina aggravata, rideterminando la pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in conformità a un concordato sulla pena. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha però ritenuto il ricorso inammissibile, osservando che la rinuncia ai motivi di appello rispetto alla sentenza di primo grado, implicita nell'accordo sulla pena in appello, costituisce parte essenziale del concordato e preclude la proponibilità in cassazione delle questioni alle quali si è rinunciato, anche se rilevabili d'ufficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con ordinanza, applicando l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. È stato ribadito che l'accordo sulla pena in appello preclude il controllo di legittimità sulle questioni rinunciate.
Norme richiamate
Il concordato in appello sulla pena comporta un potere dispositivo della parte che limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità sulle questioni alle quali si è rinunciato.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità con ordinanza.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende, previa valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Ha introdotto l'art. 599-bis c.p.p., nel quadro del concordato in appello sulla pena.
Massime di principio
- Quando l'imputato aderisce al concordato in appello sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di appello rispetto alla sentenza di primo grado costituisce elemento essenziale dell'accordo.
- Le questioni rinunciate in funzione dell'accordo sulla pena in appello non possono essere riproposte in cassazione, neppure se rilevabili d'ufficio, poiché la preclusione opera sull'intero svolgimento processuale fino al giudizio di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione può essere pronunciata con ordinanza senza formalità quando ricorrono i presupposti previsti dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende, se il ricorso presenta profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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