Cassazione Civile, Sentenza n. 7359/2021 del 16/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pagliarani, ex impiegato addetto al servizio di esattoria, sosteneva di avere diritto alla riassunzione in CARIM in virtù dell'accordo sindacale aziendale del 26/2/1990 dopo il trasferimento al concessionario CORIT e dopo le successive vicende legislative e contrattuali; la banca aveva rifiutato la riassunzione ritenendolo escluso per possedere i requisiti pensionistici e Pagliarani si era dimesso per non perdere un rimborso contributivo, domandando il risarcimento del danno. In primo grado il Tribunale accolse la domanda; la Corte d'Appello riformò e respinse le pretese, ritenendo applicabile il nuovo accordo del 30/1/2006 che sostituiva quello del 1990; Pagliarani ha impugnato in cassazione per nullità e per vizio di interpretazione degli accordi sindacali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale e ha assorbito il ricorso incidentale condizionato della banca. Sui profili contestuali la Corte ha ritenuto infondato il vizio di nullità relativo alla presunta violazione del principio di immutabilità del collegio (la prima udienza di rinvio è stata qualificata come mero rinvio e la discussione è iniziata e si è conclusa davanti allo stesso collegio che ha deciso). Quanto all'interpretazione degli accordi collettivi, la Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia correttamente applicato i criteri ermeneutici (artt.1362-1363 c.c.), valutando il contesto normativo mutato dall'intervento legislativo (d.l. n.203/2005) e la natura delle clausole: il nuovo accordo del 30/1/2006 ha sostituito quello del 1990 e poteva escludere dal diritto di riassunzione i lavoratori con determinati requisiti pensionistici. La censura di violazione dei canoni interpretativi è stata dichiarata inammissibile per genericità. Pagliarani è stato condannato alle spese di giudizio e sussiste l'obbligo di versamento dell'eventuale ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Norma richiamata come criterio di ammissibilità e per le censure di legittimità; la Corte ne ha valutato i motivi di cassazione ma li ha ritenuti infondati o generici.
Principio dell'immutabilità del giudice collegiale: la Corte precisa che nel rito del lavoro opera dal momento dell'inizio della discussione fino alla deliberazione; non si estende alle udienze di mero rinvio.
Richiamata in tema di nullità derivante da violazione del principio di immutabilità del collegio; la Corte ha escluso la nullità nel caso concreto.
Canone legale di interpretazione (ricerca della comune intenzione delle parti); la Corte ha richiamato che la censura deve indicare come tale canone sia stato violato, e ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente applicato il criterio.
Canone che attribuisce rilievo al contesto e alle prassi negoziali nella contrattazione collettiva; la Corte ha valorizzato questi criteri nel confermare l'interpretazione della Corte d'Appello.
La modifica legislativa che ha centralizzato la riscossione presso l'Agenzia delle Entrate ha inciso sul contesto fattuale e negoziale, giustificando la sostituzione dell'accordo del 1990 con quello del 2006 nella valutazione del giudice di merito.
art.39 Cost.
Riferita dalle parti in tema di libertà sindacale e vincolatività degli accordi; la Corte ha ritenuto che non siano stati violati i principi costituzionali richiamati nella motivazione della Corte d'Appello.
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art.5 Accordo aziendale 26/2/1990
La Corte d'Appello ha interpretato tale clausola come volta a garantire specifiche tutele rapportate a determinate ipotesi (revoca, decadenza, cessione), valutando che nel caso concreto tali ipotesi non si erano concretizzate nella misura che rendesse operativa la tutela richiesta.
Massime di principio
- Il principio di immutabilità del collegio giudicante opera, nel rito del lavoro, dal momento dell'inizio della discussione fino alla deliberazione; i rinvii antecedenti all'effettivo avvio della discussione non determinano automaticamente la nullità della decisione.
- In Cassazione le censure sull'interpretazione dei contratti collettivi devono indicare specificamente quali canoni ermeneutici sono stati violati e in quale modo; la mera proposta di una diversa interpretazione è insufficiente.
- I contratti/accordi aziendali si applicano generalmente a tutti i lavoratori dell'azienda, anche se non iscritti alle organizzazioni sindacali firmatarie, salvo prova di dissenso collettivo espresso o adesione a diverso accordo collettivo.
- Modifiche legislative rilevanti (es. centralizzazione di funzioni) possono incidere sulla efficacia e applicabilità di precedenti accordi collettivi, giustificando la sostituzione o la diversa portata degli impegni contrattuali.
- Per far valere un diritto di riassunzione previsto da un accordo è essenziale dimostrare che si siano verificati gli eventi specificamente previsti dalla clausola (es. revoca o cessione) e che le condizioni soggettive del lavoratore rientrino nelle categorie tutelate dall'accordo.
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