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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 7356/2021 del 16/03/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva ordinato la riliquidazione della pensione di anzianità dell'intimato secondo il metodo retributivo calcolando la retribuzione pensionabile con riferimento alle ultime 260 e 520 settimane complessive (anche comprendenti periodi INPDAI trasferiti all'INPS). L'INPS denunciava la violazione dell'art. 42 della legge n. 289/2002 sostenendo che, per i titolari di contribuzione mista INPDAI/INPS, deve applicarsi il criterio del pro-rata anche se il lavoratore non era iscritto all'INPDAI alla data di soppressione dell'ente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo che l'art. 42 della legge n. 289/2002 introduce un principio generale che uniforma il regime pensionistico dei dirigenti industriali al sistema dei lavoratori dipendenti nel rispetto del criterio del pro-rata. Ne consegue che i periodi contributivi INPDAI e INPS devono restare distinti e dare luogo a due quote di pensione calcolate con criteri autonomi: la retribuzione utile per la quota INPDAI deve essere individuata come sarebbe stata individuata dall'INPDAI (e non in base alle retribuzioni degli ultimi 5 e 10 anni a ritroso dalla decorrenza della pensione). La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, per i necessari nuovi accertamenti e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • legge n. 289 del 2002, art. 42

    L'art. 42 ha uniformato il regime pensionistico dei dirigenti industriali a quello dei lavoratori dipendenti nel rispetto del criterio del pro-rata; la Corte interpreta la norma come principio generale che impone di mantenere distinti i due periodi assicurativi (INPDAI e INPS) e di determinare due quote di pensione secondo i rispettivi criteri di calcolo, applicando il pro-rata anche quando l'assicurato non fosse iscritto all'INPDAI alla data di soppressione.

  • d.P.R. n. 58 del 1976, art. 22

    L'art. 22 disciplina la ricongiunzione gratuita di posizioni assicurative; la Corte osserva che l'art. 42 non sottrae i contributi alla considerazione nel calcolo della pensione e che la mancata domanda di ricongiunzione onerosa inficia la rilevanza di censure costituzionali fondate su una presunta limitazione di tale facoltà.

  • decreto legislativo n. 181 del 1997, art. 3, comma 7

    Il rinvio operato dall'art. 42 a questa disposizione conferma la volontà del legislatore di trattare separatamente i segmenti assicurativi e di applicare il principio del pro-rata per integrare i due sistemi di contribuzione.

  • decreto legislativo n. 503 del 1992, art. 3

    L'art. 3 del d.lgs. 503/1992 è richiamato dalla parte come parametro più favorevole; la Corte però ritiene che non sia stato fornito alcun confronto concreto (retribuzione e contribuzione) che dimostri una disparità lesiva e, pertanto, respinge l'argomento secondo cui l'applicazione dell'art. 42 determinerebbe trattamento peggiorativo ingiustificato.

Massime di principio

  • Quando contributi di un dirigente ex-INPDAI sono confluiti in INPS per effetto della legge n. 289/2002, la pensione si calcola applicando il criterio del pro-rata: i periodi INPDAI e INPS vanno tenuti distinti e danno luogo a due quote separate da sommare.
  • La retribuzione utile per la quota relativa al periodo INPDAI deve essere individuata come sarebbe stata determinata dall'INPDAI, non con il conteggio delle retribuzioni degli ultimi 5 o 10 anni a ritroso dalla decorrenza della pensione previsto per l'AGO.
  • La circostanza che il lavoratore non fosse iscritto all'INPDAI alla data di soppressione dell'ente non impedisce l'applicazione del pro-rata previsto dall'art. 42; la norma ha portata generale e non discrimina in ragione della contemporaneità di iscrizione.
  • La mancata domanda amministrativa per la ricongiunzione onerosa preclude al giudice di sollevare, in modo efficace, questioni costituzionali fondate sull'asserita compressione di quella facoltà.
  • Per contestare una presunta discriminazione o un trattamento meno favorevole occorre fornire un confronto concreto tra le posizioni (anni, retribuzioni e contribuzioni); l'affermazione astratta di disparità non è sufficiente.
  • In presenza di contribuzione mista è necessario rimandare ad accertamenti di fatto per il calcolo delle quote: il giudice d'appello dovrà ricalcolare le quote seguendo il criterio del pro-rata e tenendo separati i diversi periodi assicurativi.

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