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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 7357/2021 del 16/03/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della legittimità e del calcolo del "contributo di solidarietà" previsto dall'art. 24, comma 21, d.l. n.201/2011 conv. in legge n.214/2011: il ricorrente chiedeva che il contributo venisse rapportato solo alla contribuzione successiva all'assunzione della qualifica dirigenziale, escludendo dal calcolo la contribuzione relativa al periodo 14/7/1954-30/4/1976 (contributi trasferiti all'INPDAI e poi confluiti in INPS) e, in subordine, il ricalcolo del contributo tenendo conto dell'anzianità contributiva derivante dall'iscrizione all'INPDAI.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva respinto le domande del ricorrente, stabilendo che il contributo di solidarietà si applica all'ammontare complessivo della pensione e deve tenere conto di tutta la contribuzione accreditata nella vita lavorativa (inclusi i periodi trasferiti dall'INPDAI), essendo la norma priva di esclusioni fondate sul tipo di contribuzione. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondate le censure relative all'interpretazione della legge n.335/1995, dell'art.7 d.l. n.463/1983 e di altre norme; ha inoltre escluso rilievo vincolante alle circolari INPS e ha respinto i profili processuali relativi a vizio di motivazione o omissione di atti decisivi. Condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 21, d.l. n.201 del 2011, conv. in legge n.214 del 2011

    «A decorrere dal 10 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta' a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura del contributo e' definita dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed e' determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri piu' favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidita' e le pensioni di inabilita'. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di riferimento e' al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo»

    La Corte ha interpretato la norma in senso letterale e funzionale: il contributo mira al riequilibrio dei fondi e si applica all'ammontare complessivo delle pensioni degli iscritti alle gestioni confluite nel Fondo, senza escludere parti di anzianità o tipi specifici di contribuzione.

  • art. 7, d.l. n.463 del 1983, conv. in legge n.638 del 1983

    «Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata, figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione ...»

    L'anzianità contributiva ai fini pensionistici si determina considerando la contribuzione accreditata nell'intera vita lavorativa utile per l'accesso alla prestazione; pertanto la contribuzione antecedente all'armonizzazione del 1995 è rilevante anche per il calcolo del contributo di solidarietà.

  • legge n.335 del 1995 (armonizzazione)

    Rilevata come punto di riferimento per la determinazione dell'anzianità contributiva, ma la Corte ha escluso che la richiamata armonizzazione implichi l'esclusione di periodi contributivi antecedenti dal calcolo del contributo di solidarietà.

  • Corte Costituzionale, sent. n.173/2016 e sent. n.234/2020

    Richiamate per i principi di necessità, proporzionalità, sostenibilità e temporaneità che giustificano i contributi straordinari sulle pensioni; la Corte di cassazione ha ritenuto che il contributo in esame risponda a tali criteri nel contesto del riequilibrio dei fondi.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo - giurisprudenza CEDU (art.1 Protocollo addizionale)

    Richiamata la giurisprudenza CEDU che ammette riduzioni pensionistiche ragionevoli e proporzionate ma non la soppressione integrale; la Corte ha ritenuto compatibile la misura con i parametri CEDU.

Massime di principio

  • Il contributo di solidarietà previsto dall'art.24, comma 21, d.l. n.201/2011 si applica all'ammontare complessivo della pensione e deve considerare tutta la contribuzione utile maturata nella vita lavorativa, compresi periodi trasferiti tra gestioni (es. INPDAI→INPS), salvo espressa esclusione normativa.
  • Le contestazioni interpretative di norme che incidono sul calcolo del diritto previdenziale devono essere formulate come violazione di legge; il sindacato di legittimità in Cassazione è limitato e non sostituisce il sindacato di merito se non per vizio di diritto.
  • Le circolari e le note amministrative (es. messaggi INPS) non hanno lo stesso rilievo delle norme primarie: il loro valore interpretativo è subordinato e non vincolante in presenza di chiaro dettato normativo.
  • Ai fini di una censura costituzionale di prelievi su pensioni, occorre dimostrare l'assenza dei criteri richiesti (necessità, proporzionalità, temporaneità, sostenibilità); la sola incidenza sulla posizione patrimoniale del pensionato non basta se il prelievo risponde a finalità di riequilibrio del sistema.
  • In contenziosi sul calcolo dei contributi, per ottenere risultati concreti è essenziale documentare e dimostrare fatti decisivi e fornire un solido fondamento normativo che escluda l'applicazione della misura alle specifiche voci contributive contestate.

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