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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06413/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi generici, apparenti e meramente ripetitivi rispetto alle doglianze già esaminate nei precedenti gradi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo due motivi di ricorso. Dal testo emerge che i motivi riguardavano profili già dedotti nei precedenti gradi di giudizio e già disattesi, con argomentazioni ripetitive e prive di una reale critica alla decisione impugnata. La Corte rileva che i motivi, pur formalmente distinti, erano accomunati dalla stessa ratio e si limitavano a riproporre questioni già esaminate, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della doppia conforme. Il passaggio richiamato dalla Corte indica che era stata già affrontata e risolta la questione relativa alla presenza della persona offesa sul luogo dei fatti, ritenuta non decisiva né idonea a escludere l'esposizione alla pubblica fede né la violenza privata, in un contesto di condotta prevaricatrice posta in essere da un gruppo ai danni del gestore di un pubblico esercizio.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    Il ricorso deve contenere una specifica enunciazione dei motivi; la mancanza di effettiva critica alla decisione e la mera riproposizione di doglianze già disattese integra genericità e conduce all'inammissibilità.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    L'impugnazione è inammissibile quando i motivi sono generici o non consentono un controllo effettivo sulla decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando i motivi sono solo apparenti, generici o meramente ripetitivi e non si confrontano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La presenza di una doppia conforme rafforza la necessità di una critica puntuale e non può essere superata dalla semplice riproposizione di questioni già esaminate e risolte nei gradi di merito.
  • La presenza della persona offesa sul luogo del fatto non esclude, di per sé, la configurabilità di condotte prevaricatrici o della violenza privata, se la motivazione di merito ha accertato una situazione di soggezione e sopraffazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniViolenza privata
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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