Cassazione Civile, Ordinanza n. 20849/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
Una società aveva proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma in una controversia contro una compagnia assicurativa. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato l'appello improcedibile per asserita mancata produzione della sentenza impugnata, rilevando che il provvedimento non risultava in atti e che non poteva ritenersi smarrito per causa non imputabile all'appellante. La società ricorrente ha impugnato tale decisione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 348 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., sostenendo: che la sentenza di primo grado era stata indicata come prodotta nell'atto di appello; che il giudice d'appello avrebbe dovuto invitare la parte a depositarla se davvero mancante; che, comunque, il mancato deposito della sentenza non è causa di improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c. La resistente ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per carenza di esposizione sommaria dei fatti e per violazione del protocollo d'intesa Cassazione-CNF, eccezioni disattese dalla Corte.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza nella parte in cui mirava a contestare l'accertamento del Tribunale circa la mancata produzione della sentenza, perché tale censura investiva un possibile errore percettivo, semmai deducibile con revocazione, e comunque non era formulata con critica specifica e puntuale. Ha invece accolto la censura relativa alla conseguenza processuale: la mancata produzione della sentenza impugnata non comporta automaticamente l'improcedibilità dell'appello. Richiamando l'orientamento consolidato, la Corte ha affermato che l'art. 347, comma 2, c.p.c. impone il deposito della sentenza impugnata, ma la sua omissione non è sanzionata dall'improcedibilità; il giudice deve verificare se dagli atti disponga comunque di elementi sufficienti per decidere nel merito. Perciò la sentenza del Tribunale è stata cassata con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Roma, che dovrà riesaminare l'appello e stabilire se sia possibile la decisione nel merito; solo in mancanza di elementi sufficienti, l'esito potrà essere l'inammissibilità per difetto di specificità dei motivi, non l'improcedibilità. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese.
Norme richiamate
è la norma invocata per denunciare violazione di legge e vizio motivazionale della decisione impugnata
la Corte esclude l'inammissibilità del ricorso, ritenendo sufficiente l'esposizione sommaria dei fatti di causa
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
impone all'appellante di inserire nel fascicolo copia della sentenza impugnata, ma la sua omissione non comporta di per sé improcedibilità dell'appello
disciplina le ipotesi di improcedibilità dell'appello, che non comprendono il mancato deposito della sentenza impugnata
richiamato in relazione all'indice delle produzioni
richiamato per l'applicazione nel giudizio di appello delle regole sulle produzioni documentali
Massime di principio
- La mancata produzione della sentenza impugnata nel giudizio di appello non determina automaticamente l'improcedibilità dell'impugnazione, perché la sanzione di cui all'art. 348 c.p.c. è prevista solo per ipotesi tipiche e non è estensibile analogicamente.
- Se il giudice di appello non ha la sentenza impugnata in atti, deve verificare se dagli altri atti disponibili sia comunque possibile decidere il merito; solo in difetto di elementi sufficienti potrà adottare una diversa soluzione processuale, ma non dichiarare improcedibile l'appello per il solo omissione documentale.
- La contestazione di un errore del giudice consistente nel non avere percepito un documento effettivamente presente in atti integra, in linea di principio, un errore percettivo che non si denuncia con il ricorso per cassazione, ma con gli strumenti propri dell'errore revocatorio.
- La censura di legittimità deve essere specifica e confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; deduzioni generiche o meramente assertive non sono idonee a sovvertire la decisione.
- L'obbligo dell'appellante di depositare la sentenza impugnata è un onere processuale rilevante, ma il suo mancato assolvimento incide sulla possibilità di esame del gravame solo nei limiti in cui impedisca al giudice di ricostruire il contenuto della decisione e i motivi di appello.
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