Cassazione Penale, Sentenza n. 6419/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di Cassazione del 10/02/2023 con ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., lamentando un "errore percettivo" nella decisione che aveva confermato il rigetto, da parte della Corte d'Appello di Messina, della richiesta di revoca della confisca di alcuni beni (tra cui una autovettura Smart intestata ad Anna Trischitta). In particolare, sostenevano che la Corte d'Appello/Cassazione avessero errato nel ritenere che Giuseppe Trischitta fosse stato condannato come affiliato a un'associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti e rapine, mentre nel processo di riferimento l'unica imputazione era quella di associazione semplice e la relativa pronuncia aveva dichiarato il non doversi procedere per prescrizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p., ritenendo che le sentenze della Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione siano assolutamente inoppugnabili e che non sia ammesso neppure il ricorso straordinario per errore di fatto contro tali decisioni. I ricorrenti sono stati altresì condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., in quanto l'evidente inammissibilità delle impugnazioni non esclude la colpa dei ricorrenti nella proposizione dei motivi.
Norme richiamate
Norma richiamata quale base formale del ricorso straordinario per errore di fatto; la Corte rileva che tale rimedio non è utilizzabile contro le sentenze della Corte di Cassazione in materia di prevenzione
art. 591, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma invocata per dichiarare inammissibile il ricorso: le sentenze della Corte di Cassazione in materia di prevenzione sono ritenute inopponibili e quindi non soggette a impugnazione con il rimedio straordinario
Fondamento della condanna alle spese e del pagamento alla Cassa delle ammende per i ricorrenti, per la proposizione di impugnazioni ritenute evidentemente inammissibili
Massime di principio
- Le sentenze della Corte di Cassazione in materia di misure di prevenzione sono considerate, nella giurisprudenza citata, definitivamente inoppugnabili: non è ammesso il ricorso straordinario per errore di fatto contro di esse.
- Prima di proporre un ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis), va verificata attentamente l'ammissibilità rispetto alla tipologia di provvedimento impugnato; nelle materie preventive i rimedi straordinari possono risultare esclusi.
- Se si contesta l'esistenza o la qualificazione giuridica di precedenti penali o sentenze richiamate a fondamento di misure (es. confisca), occorre sollevare la questione nei termini e con i mezzi processuali ordinariamente previsti e tempestivamente; l'uso di rimedi manifestamente inammissibili comporta il rischio di sanzioni pecuniarie.
- In presenza di dubbi sull'effettiva portata di una precedente sentenza penale (es. condanna vs prescrizione), è consigliabile ottenere e allegare documentazione processuale probante e rivolgersi al difensore per valutare eventuali rimedi effettivamente percorribili, anche alternativi al ricorso straordinario.
- La proposizione di impugnazioni manifestamente prive di prospettiva giuridica può dar luogo a condanne per responsabilità nell'attività processuale e a pagamenti alla Cassa delle ammende; è quindi necessaria una rigorosa valutazione preventiva dell'ammissibilità dei motivi.
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