Cassazione Penale, Sentenza n. 29976/2024 del 22/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva: 1) incompetenza funzionale/incompatibilità della sezione seconda della Corte d'Appello di Brescia a giudicare in rinvio, essendosi la stessa già pronunciata in un precedente grado; 2) violazione del divieto di reformatio in pejus perché, nel giudizio di rinvio, la Corte d'Appello aveva inflitto una pena più grave rispetto a quella fissata nella pronuncia del 29/10/2020 (a favore dell'imputato).
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il primo motivo infondato: l'incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. non determina la nullità della sentenza se non è stata tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione o dichiarata dal giudice. Ha invece accolto il secondo motivo: nel giudizio di rinvio opera il divieto di reformatio in pejus e la Corte d'Appello non poteva irrogare una pena più grave di quella risultante dalla sentenza più favorevole intervenuta dopo l'impugnazione dell'imputato (quella del 29/10/2020). Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e la rideterminazione della pena nella misura favorevole già fissata (anni 3, mesi 1, giorni 10 di reclusione e € 866,00 di multa). Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Stabilisce l'incompatibilità del giudice che ha già pronunciato in un grado a partecipare ad altri gradi o al giudizio di rinvio; tuttavia, l'esistenza dell'incompatibilità, se non dichiarata dal giudice o tempestivamente proposta con istanza di ricusazione, non produce la nullità della sentenza impugnata.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Ground di cassazione per violazione di legge o vizio di motivazione; qui invocato per la mancata considerazione dell'eccezione di incompetenza funzionale.
art. 597, comma terzo, cod. proc. pen.
Regola il divieto di reformatio in pejus; la giurisprudenza interpreta che tale divieto opera anche nel giudizio di rinvio, salvo ipotesi di nullità successivamente rilevata (nullità assolute o dell'atto introduttivo) che consentano diversamente.
art. 178, comma primo, lett. a) cod. proc. pen.
Norma sulla nullità della sentenza; la Cassazione ricorda che l'incompatibilità non equivale automaticamente a nullità prevista da questa norma se non tempestivamente fatta valere.
Massime di principio
- L'incompatibilità di un giudice (art. 34 c.p.p.) deve essere eccepita tempestivamente con istanza di ricusazione; in mancanza la sentenza non è automaticamente nulla per tale motivo.
- Il divieto di reformatio in pejus si applica anche nel giudizio di rinvio: non è possibile infliggere una pena più grave rispetto alla misura più favorevole già intervenuta a seguito delle impugnazioni dell'imputato, salvo casi di nullità assoluta successivamente rilevata.
- Se in sede di rinvio il giudice aumenta la pena in violazione del divieto di reformatio in pejus, la Cassazione può annullare senza rinvio la parte sanzionatoria e rideterminare la pena nella misura più favorevole già determinata nei precedenti provvedimenti.
- La parte pubblica (Ministero) che ritiene la pena insufficiente deve impugnare tempestivamente la sentenza favorevole all'imputato, altrimenti non potrà ottenere in sede di rinvio un trattamento più gravoso rispetto a quello risultante dalle pronunce favorevoli già intervenute.
- Questioni di estinzione per prescrizione sollevate tardivamente in fase di rinvio non incidono se è formato giudicato parziale sulla responsabilità a seguito dell'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
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