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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26747/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

Il ricorso per cassazione era proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma. Il primo motivo contestava l'accertamento della responsabilità, deducendo l'inattendibilità della persona offesa e, più in generale, la valutazione della prova compiuta dai giudici di merito; la Corte rileva però che la censura era generica, priva di specificità e sostanzialmente reiterativa, perché tendeva a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata né indicare specifici travisamenti. Il secondo motivo riguardava la mancata concessione della cosiddetta attenuante costituzionale, ma la Corte lo reputa manifestamente infondato poiché la questione era già proponibile in appello e avrebbe dovuto essere specificamente dedotta in quella sede, tramite motivi aggiunti o conclusioni, essendo la pronuncia della Corte costituzionale già intervenuta prima della decisione di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e perché mirava a una rivalutazione del merito; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato per mancata deduzione della questione in appello, con conseguente preclusione in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    specificità dei motivi di ricorso

    Il ricorso deve contenere deduzioni specifiche, con puntuale indicazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione impugnata; in mancanza il motivo è inammissibile.

  • art. 86 Corte cost. 2024

    attenuante della lieve entità del delitto di rapina

    La questione relativa alla attenuante derivante dalla pronuncia costituzionale, se proponibile in appello, deve essere dedotta tempestivamente in quella sede; non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.

  • art. 192 c.p.p.

    La sentenza richiama, in sostanza, la valutazione delle prove e dei riscontri operata dai giudici di merito, ribadendo che il sindacato di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione del compendio probatorio.

  • art. 606 c.p.p.

    Il controllo della Corte di cassazione resta confinato ai motivi dedotti nei limiti di legge e non consente una rivalutazione del fatto o delle prove, specie in assenza di specifici travisamenti.

Massime di principio

  • In cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a contestare in modo generico l'attendibilità della persona offesa o la ricostruzione dei fatti, quando non si confrontano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata e mirano solo a ottenere una diversa lettura delle prove.
  • La mancanza di specificità del motivo sussiste non solo quando la censura è generica, ma anche quando non vi è correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a base del ricorso.
  • Il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione autonoma del materiale probatorio né la proposta di una ricostruzione alternativa dei fatti se non sono indicati concreti e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
  • La questione relativa a una attenuante introdotta o chiarita da una pronuncia costituzionale deve essere tempestivamente dedotta nel giudizio di appello, se già proponibile in quella sede; in difetto, essa non può essere validamente prospettata per la prima volta in cassazione.
  • L'omessa deduzione in appello di un tema devolvibile preclude la censura in sede di legittimità, quando il ricorrente avrebbe potuto far valere la questione con i motivi aggiunti o nelle conclusioni.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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