Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24519/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per tentata truffa e sostituzione di persona, articolando tre motivi: 1) violazione degli artt. 56, 640 e 494 c.p. e vizio di motivazione: si sosteneva che si era trattato di una mera proposta di vendita online o offerta al pubblico che si sarebbe perfezionata con l'accettazione, per cui l'artificio non avrebbe inciso sulla formazione della volontà del venditore e l'ipotesi sarebbe, al più, un inadempimento civile; 2) violazione dell'art. 191 c.p.p.: i tabulati telefonici erano ottenuti con decreto autorizzativo viziato e quindi inutilizzabili; 3) violazione dell'art. 133 c.p.: censura sulla determinazione della pena in appello, lamentando mancata valutazione e motivazione sulla congruità della quantificazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i motivi non consentiti e manifestamente infondati: 1) la fattispecie non era un'offerta al pubblico vincolante ma una proposta perfezionata tramite contatti telefonici; l'imputato aveva usato false generalità e condotto il raggiro per indurre la consegna del motocoltivatore prima del pagamento, dunque integrando il tentativo di truffa e la sostituzione di persona e non un mero inadempimento contrattuale; 2) la censura sui tabulati è generica e non prova la influsso che la loro eventuale inutilizzabilità avrebbe sul giudizio; inoltre la condanna non si fonda esclusivamente sui tabulati ma su altri indizi e sulla flagranza all'atto della consegna; 3) la doglianza sulla pena è infondata: il Tribunale ha quantificato la pena complessiva (6 mesi e 100 euro di multa) tenendo conto della continuazione e dei precedenti. Per tali ragioni il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice Penale, art. 56

    Riferito al tentativo: la condotta dell'imputato è valutata come atti idonei, non equivoci, diretti ad consumare la truffa, anche se il risultato non si è perfezionato per mancanza del pagamento.

  • Codice Penale, art. 640

    La Corte ha interpretato gli artifizi e raggiri posti in essere come funzionali a indurre la persona offesa a compiere l'atto dispositivo (consegna del bene) prima dell'effettivo pagamento, integrando la truffa tentata.

  • Codice Penale, art. 494

    L'uso di false generalità per farsi consegnare il bene e per sviare le indagini è stato ritenuto idoneo a integrare la sostituzione di persona.

  • Codice di Procedura Penale, art. 191

    La Corte ha ritenuto che la censura sulla nullità del decreto autorizzativo dei tabulati è generica e priva della prova di resistenza necessaria; inoltre l'eventuale inutilizzabilità non sarebbe stata decisiva ai fini della condanna, che si fonda su altri elementi probatori.

  • Codice Penale, art. 133

    La Corte ha ritenuto congrua la quantificazione della pena da parte del Tribunale, tenendo conto della continuazione, del minimo edittale e dei precedenti dell'imputato.

Massime di principio

  • Una vendita annunciata online non sempre equivale a un'offerta al pubblico vincolante: se la conclusione del contratto avviene dopo trattative (es. contatti telefonici) l'elemento psicologico e gli artifici usati possono rivelarsi decisivi per qualificare la condotta come truffa.
  • L'utilizzo di false generalità per ottenere la consegna di un bene, soprattutto a distanza, può integrare sia la truffa (se finalizzato a sottrarsi al pagamento) sia la sostituzione di persona (se volto a far ricadere la responsabilità su un terzo).
  • La nullità formale di acquisizioni probatorie (es. tabulati telefonici) deve essere prospettata con motivazione precisa e con indicazione della rilevanza che l'inutilizzabilità avrebbe sul risultato processuale; una censura generica è destinata a essere respinta.
  • In materia di impugnazioni in Cassazione, motivi manifestamente infondati o non consentiti possono determinare l'inammissibilità e l'imposizione di sanzioni pecuniarie (ammende) al ricorrente.
  • La condanna può fondarsi su un insieme di elementi indizianti e sulla flagranza: la presenza di arresto in flagranza o di elementi probatori alternativi può ridurre l'incidenza di singoli mezzi di prova eventualmente viziati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.