Cassazione Penale, Sentenza n. 24519/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per tentata truffa e sostituzione di persona, articolando tre motivi: 1) violazione degli artt. 56, 640 e 494 c.p. e vizio di motivazione: si sosteneva che si era trattato di una mera proposta di vendita online o offerta al pubblico che si sarebbe perfezionata con l'accettazione, per cui l'artificio non avrebbe inciso sulla formazione della volontà del venditore e l'ipotesi sarebbe, al più, un inadempimento civile; 2) violazione dell'art. 191 c.p.p.: i tabulati telefonici erano ottenuti con decreto autorizzativo viziato e quindi inutilizzabili; 3) violazione dell'art. 133 c.p.: censura sulla determinazione della pena in appello, lamentando mancata valutazione e motivazione sulla congruità della quantificazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i motivi non consentiti e manifestamente infondati: 1) la fattispecie non era un'offerta al pubblico vincolante ma una proposta perfezionata tramite contatti telefonici; l'imputato aveva usato false generalità e condotto il raggiro per indurre la consegna del motocoltivatore prima del pagamento, dunque integrando il tentativo di truffa e la sostituzione di persona e non un mero inadempimento contrattuale; 2) la censura sui tabulati è generica e non prova la influsso che la loro eventuale inutilizzabilità avrebbe sul giudizio; inoltre la condanna non si fonda esclusivamente sui tabulati ma su altri indizi e sulla flagranza all'atto della consegna; 3) la doglianza sulla pena è infondata: il Tribunale ha quantificato la pena complessiva (6 mesi e 100 euro di multa) tenendo conto della continuazione e dei precedenti. Per tali ragioni il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferito al tentativo: la condotta dell'imputato è valutata come atti idonei, non equivoci, diretti ad consumare la truffa, anche se il risultato non si è perfezionato per mancanza del pagamento.
La Corte ha interpretato gli artifizi e raggiri posti in essere come funzionali a indurre la persona offesa a compiere l'atto dispositivo (consegna del bene) prima dell'effettivo pagamento, integrando la truffa tentata.
L'uso di false generalità per farsi consegnare il bene e per sviare le indagini è stato ritenuto idoneo a integrare la sostituzione di persona.
Codice di Procedura Penale, art. 191
La Corte ha ritenuto che la censura sulla nullità del decreto autorizzativo dei tabulati è generica e priva della prova di resistenza necessaria; inoltre l'eventuale inutilizzabilità non sarebbe stata decisiva ai fini della condanna, che si fonda su altri elementi probatori.
La Corte ha ritenuto congrua la quantificazione della pena da parte del Tribunale, tenendo conto della continuazione, del minimo edittale e dei precedenti dell'imputato.
Massime di principio
- Una vendita annunciata online non sempre equivale a un'offerta al pubblico vincolante: se la conclusione del contratto avviene dopo trattative (es. contatti telefonici) l'elemento psicologico e gli artifici usati possono rivelarsi decisivi per qualificare la condotta come truffa.
- L'utilizzo di false generalità per ottenere la consegna di un bene, soprattutto a distanza, può integrare sia la truffa (se finalizzato a sottrarsi al pagamento) sia la sostituzione di persona (se volto a far ricadere la responsabilità su un terzo).
- La nullità formale di acquisizioni probatorie (es. tabulati telefonici) deve essere prospettata con motivazione precisa e con indicazione della rilevanza che l'inutilizzabilità avrebbe sul risultato processuale; una censura generica è destinata a essere respinta.
- In materia di impugnazioni in Cassazione, motivi manifestamente infondati o non consentiti possono determinare l'inammissibilità e l'imposizione di sanzioni pecuniarie (ammende) al ricorrente.
- La condanna può fondarsi su un insieme di elementi indizianti e sulla flagranza: la presenza di arresto in flagranza o di elementi probatori alternativi può ridurre l'incidenza di singoli mezzi di prova eventualmente viziati.
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