Cassazione Penale, Sentenza n. 27524/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In un procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani ha applicato a un imputato la pena concordata di anni tre, mesi nove e giorni ventitré di reclusione ed euro 15.067,00 di multa. La difesa ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che il giudice avesse violato gli artt. 444, 448, comma 2-bis, e 125 c.p.p. e avesse viziato la motivazione, perché, discostandosi dall'accordo originario, non si era pronunciato sull'applicazione di una pena sostitutiva, in particolare della detenzione domiciliare sostitutiva. In memoria la difesa ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, sulla base del verbale d'udienza, che il giudice aveva invitato le parti a riformulare la proposta di patteggiamento escludendo la detenzione domiciliare sostitutiva, ritenuta non concedibile per l'assenza di una prognosi favorevole di reinserimento sociale, tenuto conto dei numerosi precedenti penali dell'imputato. Nella stessa udienza il difensore, munito di procura speciale, aveva quindi formulato una nuova proposta senza sanzione sostitutiva, poi accolta con il consenso del pubblico ministero e recepita nella sentenza. Ne è conseguito che non vi era difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, né illegalità del trattamento sanzionatorio per mancata applicazione della pena sostitutiva. La Corte ha inoltre escluso la necessità di una espressa menzione in sentenza dell'accordo originario poi superato dalla riformulazione in udienza. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma sulla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; la pena applicata deve corrispondere all'accordo definitivamente formulato in udienza e recepito dal giudice.
norma evocata dalla difesa a sostegno del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; nel caso non è stata ravvisata alcuna violazione processuale.
norma richiamata per dedurre un vizio di motivazione; la Corte esclude il difetto motivazionale perché il provvedimento recepisce l'accordo finale delle parti.
artt. 53 e ss. legge n. 689 del 1981
disciplinano le pene sostitutive; nel caso il richiamo contenuto in sentenza è stato interpretato come riferito agli altri imputati e non al ricorrente.
Massime di principio
- Nel patteggiamento, ai fini della validità della sentenza, rileva l'accordo definitivamente raggiunto e riformulato in udienza, non un precedente assetto negoziale superato da una nuova proposta accettata dalle parti.
- Non sussiste difetto di correlazione tra richiesta e sentenza quando il giudice recepisce esattamente la pena concordata nella sua formulazione finale, anche se nel corso dell'udienza le parti abbiano inizialmente discusso di una pena sostitutiva poi esclusa.
- La mancata espressa menzione in sentenza di un precedente accordo negoziale non integra vizio decisivo se dagli atti risulta che tale accordo è stato superato da una successiva riformulazione della richiesta.
- La valutazione sulla concedibilità di una pena sostitutiva può fondarsi sulla prognosi negativa di reinserimento sociale desunta dai precedenti penali dell'imputato, quando tale apprezzamento sia richiesto dal giudice nel vaglio dell'accordo.
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