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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34786/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava la decisione della Corte d'Appello che aveva rigettato la richiesta di trattazione orale in appello. L'imputato, detenuto, aveva manifestato la volontà di comparire barrando la casella sul verbale di notifica trasmesso dalla Casa Circondariale; il difensore di fiducia aveva invece trasmesso separatamente istanza di trattazione orale ritenuta pervenuta tredici giorni prima dell'udienza (anziché i quindici previsti). Si deduceva violazione di norme a pena di nullità (art. 178 lett. c) c.p.p., art. 23 e 23-bis d.l. 137/2020 conv. legge 176/2020) perché la richiesta dell'imputato, pur trasmessa tramite la Casa Circondariale, sarebbe dovuta valere come tempestiva e idonea, essendo irrilevante che non fosse stata materialmente inviata dal difensore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto prevalente la lettura testuale dell'art. 23-bis, comma 4, d.l. 137/2020 secondo cui la richiesta di discussione orale dell'imputato in appello deve essere formulata "a mezzo del difensore" entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza, mentre la Casa Circondariale non può sostituirsi al difensore nella trasmissione dell'istanza. La Corte ha inoltre osservato che il difensore non ha contestato tempestivamente il rigetto dell'istanza (avrebbe potuto farlo con memoria ex art. 121 c.p.p.), così rendendo tardiva l'eccezione. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.l. 137/2020, convertito in legge 176/2020, art. 23-bis, comma 4

    "La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza."

    La Corte ha interpretato la norma in senso letterale e restrittivo: la richiesta dell'imputato deve essere veicolata tramite il difensore; la trasmissione da parte della Casa Circondariale non sostituisce la forma prevista e può essere rigettata se non rispettosa del termine dei 15 giorni.

  • art. 178 lett. c) c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente come riferimento alle nullità; la Corte non ha ritenuto che il rigetto dell'istanza configurasse nullità insanabile alla luce della disciplina emergenziale e della specifica previsione dell'art. 23-bis.

  • art. 606 lett. c) c.p.p.

    Richiamata dal ricorrente come parametro di censura in Cassazione (violazione di norme a pena di nullità); la Corte, però, ha ritenuto la questione inammissibile per le ragioni procedurali indicate e per la interpretazione della norma emergenziale.

  • art. 121 c.p.p.

    Richiamato dalla Corte: il difensore avrebbe potuto eccepire tempestivamente il rigetto dell'istanza con memoria ex art.121 c.p.p.; l'assenza di tale eccezione ha contribuito all'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e alla somma a beneficio della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Durante il periodo di disciplina emergenziale (d.l. 137/2020 conv. legge 176/2020) la richiesta di trattazione orale in appello dell'imputato deve essere formalizzata tramite il difensore e rispettare il termine perentorio dei 15 giorni: istanze pervenute con modalità diverse (es. tramite Casa Circondariale) possono essere rigettate.
  • La trasmissione dell'istanza da parte della Casa Circondariale non sostituisce l'iniziativa del difensore; la volontà del detenuto deve essere coordinata e veicolata dal difensore per essere efficace.
  • Se il giudice di appello rigetta un'istanza per motivi formali, il difensore deve eccepire tempestivamente (ad es. con memoria ex art. 121 c.p.p.): l'assenza di tempestiva eccezione può rendere poi inammissibile il ricorso per Cassazione.
  • La violazione formale delle modalità previste dalla normativa emergenziale non è automaticamente qualificata come nullità insanabile: l'interpretazione sarà valutata alla luce della lettera della norma e della condotta difensiva.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per vizi procedurali relativi alle istanze di trattazione orale, il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle Ammende).

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