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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11828/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, pur riformando in parte la decisione di primo grado, aveva confermato la condanna per furto con strappo e rideterminato la pena riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, c.p. L'unico motivo deduceva violazione di legge per sostenere che il fatto dovesse essere riqualificato come tentativo e non come reato consumato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: la somma sottratta era passata nel possesso dell'agente e il successivo recupero era avvenuto solo grazie all'intervento della polizia giudiziaria; pertanto, l'impossessamento era già avvenuto e non poteva parlarsi di tentativo. È stato inoltre ribadito che il furto si consuma quando la cosa sottratta entra, anche solo per breve tempo, nella sfera di dominio esclusivo dell'agente, essendo irrilevante che la persona offesa continui a vederla o possa recuperarla poco dopo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi lasciato ferma la condanna per furto con strappo pronunciata nei precedenti gradi, limitatamente al capo relativo alla qualificazione giuridica del fatto, e ha confermato la rideterminazione della pena già operata dalla Corte d'appello con il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, comma 1, n. 4, c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, comma 1, n. 4, c.p.

    attenuante riconosciuta dalla Corte d'appello, con conseguente rideterminazione della pena

  • art. 56 c.p.

    richiamato solo indirettamente dal motivo di ricorso, che sosteneva la configurabilità del tentativo, ma ritenuto non applicabile perché il reato era già consumato

  • art. 624 c.p.

    norma implicita di riferimento per la consumazione del furto, intesa come impossessamento della cosa sottratta

  • art. 625 c.p.

    fattispecie contestata di furto con strappo, confermata nei gradi di merito

Massime di principio

  • Il furto si consuma quando la cosa sottratta entra, anche per un tempo brevissimo, nella disponibilità esclusiva dell'agente; non è necessario che il possesso sia stabile o duraturo.
  • La permanenza della res nella sfera di vigilanza della persona offesa, o la possibilità di un pronto recupero, non impediscono la consumazione del furto se l'impossessamento è già avvenuto.
  • L'intervento della persona offesa o della polizia può evitare la consumazione solo se interviene prima che alla sottrazione segua l'impossessamento; quando l'autore ha già conseguito il possesso, il fatto non è più tentativo ma reato consumato.
  • In sede di legittimità, una doglianza che contrasti con un principio di diritto consolidato sulla consumazione del furto può essere dichiarata manifestamente infondata e condurre all'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativo

Testo integrale

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