Cassazione Civile, Ordinanza n. 13757/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per omesso versamento di IVA relativa agli anni d'imposta 1990 e 1991. Il contribuente aveva impugnato la cartella davanti alla Commissione tributaria provinciale, che aveva accolto il ricorso. La Commissione tributaria regionale ha poi dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che la sentenza di primo grado fosse fondata su una duplice ratio decidendi: difetto di motivazione della cartella e prescrizione del credito; secondo il giudice di appello, l'atto di appello non avrebbe censurato la parte relativa al difetto di motivazione. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto, ex art. 360, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per motivazione apparente e/o contraddittoria e per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto esistente una duplice ratio decidendi, mentre la decisione di primo grado riguarderebbe solo la prescrizione del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse effettivamente esistente, logica e coerente, e quindi non apparente; ha inoltre osservato che la censura dell'Agenzia era in parte inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la parte ricorrente aveva trascritto solo parzialmente la sentenza di primo grado e non l'aveva neppure allegata, impedendo alla Corte di verificare la denunciata erronea ricostruzione della decisione impugnata. È stata poi esclusa l'omessa pronuncia, perché una volta dichiarato inammissibile l'appello non era necessario esaminare il merito delle ulteriori questioni. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente di dedurre in cassazione i vizi processuali della sentenza, ma la censura è infondata se la motivazione esiste ed è intellegibile, e inammissibile se manca l'autosufficienza sul contenuto degli atti rilevanti.
l'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di appello, dichiarando l'inammissibilità dell'impugnazione, rende superfluo l'esame nel merito delle ulteriori questioni prospettate.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il fondamento della decisione; se il ragionamento decisorio è percepibile e coerente, il vizio non sussiste.
- Chi deduce in cassazione l'erronea ricostruzione del contenuto di una sentenza o di un atto processuale deve rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendo o producendo integralmente gli elementi rilevanti per consentire il controllo della Corte.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello assorbe le questioni di merito e rende infondata la censura di omessa pronuncia su tali questioni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13674/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_civile · 22 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13725/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_civile · 22 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13726/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_civile · 22 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13727/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_civile · 22 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13728/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_civile · 22 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13729/2025 del 22/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →