Cassazione Penale, Sentenza n. 24362/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di restituzione in termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p. (previgente) per proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli resa il 15/03/2017, assumendo che, dopo aver rinunciato a comparire (prima in carcere, poi agli arresti domiciliari), egli aveva perso notizia del processo per causa di forza maggiore/caso fortuito e quindi avrebbe dovuto essere rimesso in termini
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era manifestamente infondato. È stato confermato che nel procedimento iniziato nel 2014 e conclusosi con sentenza irrevocabile il 05/09/2017 si applica la previgente disciplina dell'art. 175 c.p.p., e che la restituzione in termini prevista dal comma 2 di tale articolo richiede la presenza di una sentenza contumaciale. Il ricorrente era stato correttamente considerato "assente per rinuncia a comparire" (non contumace), dunque il rimedio dell'art. 175 non era applicabile. La nullità invocata dal ricorrente avrebbe dovuto essere dedotta nel processo e impugnata nei modi dovuti. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen. (previgente)
La Corte interpreta che la disciplina previgente dell'art. 175 comma 2 si applica solo alle sentenze contumaciali; la restituzione in termini non è fruibile dall'imputato che risulti "assente per rinuncia a comparire" e non contumace
art. 175 cod. proc. pen. (comma 1)
Il ricorrente invocava il comma 1 ma la Corte ha ritenuto irrilevante tale doglianza rispetto al caso concreto, perché il processo doveva essere valutato secondo la disciplina previgente e in ogni caso l'istituto non operava per chi era assente per rinuncia
art. 606 co. 1 cod. proc. pen.
Il ricorrente denunciava violazione di questa norma (motivo di cassazione) in relazione all'art. 175, ma la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato
Richiamata per distinguere i procedimenti disciplinati dalla normativa introdotta dalla legge n. 67/2014 (in cui opera l'art. 625-ter per la rescissione del giudicato) dai procedimenti antecedenti, ai quali continuano ad applicarsi le regole previgenti dell'art. 175
Richiamato dalla giurisprudenza per spiegare che la rescissione del giudicato opera nei casi disciplinati dall'art. 420-bis dopo la legge n. 67/2014, non nel regime previgente
Riferimento normativo che ha modificato la disciplina dell'assenza dell'imputato e che distingue i procedimenti ai quali si applica la disciplina più recente (con art. 420-bis e art. 625-ter) da quelli antecedenti
Utilizzato per motivare la condanna al versamento di una somma a titolo di cassa delle ammende per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso
Sez. U, sent. n. 36848 del 17/07/2014 (dep. 03/09/2014) Rv. 259992
Giurisprudenza consolidata richiamata dalla Corte di cassazione: chiarisce che la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 625-ter si applica ai procedimenti disciplinati dall'art. 420-bis dopo la legge n. 67/2014, mentre per i procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente continua ad applicarsi la disciplina della restituzione prevista dall'art. 175 (testo previgente)
Massime di principio
- Distinguere sempre tra "assenza per rinuncia a comparire" e "contumacia": la restituzione in termini prevista dall'art. 175 (previgente) si applica solo alle sentenze contumaciali; chi è assente per rinuncia non beneficia di tale rimedio
- Per procedimenti iniziati o definiti secondo la normativa ante riforma (legge n. 67/2014) si applica la disciplina previgente dell'art. 175; la modifica normativa del 2014 ha introdotto strumenti diversi (art. 420-bis e art. 625-ter) che non si applicano retroattivamente ai casi regolati dalla previgente disciplina
- Le eventuali nullità o violazioni procedurali verificatesi nel corso del processo devono essere dedotte e impugnate nel processo stesso e/o mediante i rimedi ordinari di impugnazione, non possono essere trasformate automaticamente in causa di restituzione in termini se non ricorrono i presupposti di legge
- Quando si propone ricorso in Cassazione basato su questioni procedurali, è necessario qualificare correttamente il vizio (es. contumacia vs. rinuncia) e fondare la richiesta sul correttivo giuridico applicabile; omissioni o errori di fatto/procedura possono rendere il ricorso manifestamente infondato
- Il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni (cassa delle ammende) se il giudice ritiene che il ricorso abbia profili di colpa o sia manifestamente infondato
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