Cassazione Civile, Ordinanza n. 26379/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che il vizio di omessa pronuncia non sia configurabile su questioni processuali, e ha accolto il secondo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all’anno 2000, fondato sull’applicazione degli studi di settore. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la Commissione tributaria regionale aveva poi accolto l’appello dell’Ufficio. In Cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse rilevato il difetto di firma dell’atto di appello dell’Ufficio, sottoscritto da un funzionario delegato dal direttore dell’Ufficio, direttore che era stato sospeso dalle funzioni con ordinanza cautelare del Tribunale di Messina; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., deducendo che la propria attività era quella di "rettifica di motori di autovetture" e non poteva essere assoggettata allo studio di settore SD32U, riferito alla "fabbricazione e costruzione di macchine ed altro materiale meccanico".
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia non è utilizzabile per dedurre il mancato esame di questioni processuali o pregiudiziali di rito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il vizio denunciato per omessa pronuncia viene ricondotto, ma escluso, perché non configurabile su questioni processuali.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È censurabile l’omesso esame di un fatto decisivo, quale la concreta attività svolta dal contribuente e la sua incidenza sull’applicabilità dello studio di settore.
La decisione del giudice d’appello di non ravvisare l’inammissibilità dell’impugnazione e di trattare il merito non è ulteriormente sindacabile come questione di ammissibilità nei limiti richiamati dalla Corte.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile quando il giudice abbia omesso di esaminare una questione di rito o processuale; esso riguarda il mancato esame di domande o questioni di merito.
- Quando il contribuente contesta l’applicazione di uno studio di settore alla propria concreta attività economica, il giudice di merito deve esaminare specificamente la deduzione e verificare la corrispondenza tra attività svolta e studio utilizzato dall’Ufficio.
- Se la questione relativa alla corretta individuazione dello studio di settore è logicamente preliminare e potenzialmente decisiva, la sua mancata considerazione integra vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
- L’eventuale trattazione del merito in appello, in assenza di declaratoria di inammissibilità, preclude la deduzione di un vizio di omessa pronuncia riferito alla verifica dell’ammissibilità dell’impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26298/2022 del 07/09/2022
- ordinanza_civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26299/2022 del 07/09/2022
- ordinanza_civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26300/2022 del 07/09/2022
- ordinanza_civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26301/2022 del 07/09/2022
- ordinanza_civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26302/2022 del 07/09/2022
- ordinanza_civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26303/2022 del 07/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →