Cassazione Penale, Ordinanza n. 16907/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma, deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 c.p. La doglianza era diretta a contestare il diniego dell'attenuante in relazione a una rapina, assumendo che il valore del bene sottratto dovesse essere ritenuto esiguo. La difesa ha anche depositato memoria, ma la Corte ha rilevato che il motivo reiterava censure già formulate in appello e sollecitava una diversa valutazione del fatto e della prova, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sul mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4 c.p. si risolvesse in una richiesta di nuova valutazione del merito, già disattesa in appello, e quindi estranea ai limiti del giudizio di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente il diniego, valorizzando la plurioffensività del delitto di rapina, la non esiguità del valore economico del bene sottratto e la gravità dell'offesa alla vittima, alla quale era stato puntato un coltello alla gola. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62, primo comma, n. 4 c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere negata quando l'offesa complessiva non sia lieve, specie se il fatto è plurioffensivo e la condotta ha comportato una grave intimidazione personale della vittima.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
È richiamato il principio di preclusione del sindacato di legittimità alla rivalutazione del merito e al confronto con modelli argomentativi esterni alla motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che, pur formalmente prospettate come violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o a sostituire la propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito.
- Il diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è legittimo quando il fatto, valutato complessivamente, presenti una significativa offensività, anche per la lesione o minaccia alla persona offesa oltre che per il valore del bene sottratto.
- Nel reato di rapina, la particolare gravità della condotta, se accompagnata da minaccia armata alla vittima, può escludere la speciale tenuità del danno patrimoniale anche se il bene sottratto ha valore economico non elevatissimo.
- Quando il giudice di merito motiva in modo coerente il diniego di una circostanza attenuante, la Cassazione non può sovrapporre una diversa valutazione del fatto, salvo vizi logici o giuridici effettivi e non meramente assertivi.
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