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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23286/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della ordinanza del Tribunale della Libertà di Catanzaro del 07/03/2024, nella parte in cui era stata sostituita la custodia in carcere con gli arresti domiciliari per il reato indicato al capo 2). Il ricorrente deduceva motivi di cassazione relativi alla provvista indiziaria e alla valutazione della proporzionalità della misura cautelare. Successivamente, il procuratore speciale del ricorrente ha dichiarato rinuncia all'impugnazione per carenza di interesse alla luce di un provvedimento del Tribunale di Catanzaro del 22/03/2024, rendendo inutile il proseguo del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., avendo il ricorrente rinunciato all'impugnazione. Ha rilevato che la rinuncia è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia secondo l'art. 589 cod. proc. pen., e che nel caso concreto la volontà di rinuncia proveniva chiaramente dal soggetto legittimato. La sentenza precisa inoltre che si è in situazione di soccombenza, in quanto l'inammissibilità deriva da rinuncia non correlata a cause sopravvenute imprevedibili. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Base normativa per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse dopo la rinuncia all'impugnazione

  • art. 589 cod. proc. pen.

    La rinuncia all'impugnazione è qualificata come dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia; le forme non sono stabilite a pena di inammissibilità purché la provenienza sia certa e la volontà chiaramente espressa

  • Giurisprudenza citata

    Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019 (Rv. 274736-01); Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010 (Rv. 249916-01)

    Conferma che la rinuncia all'impugnazione può determinare la 'soccombenza' e l'addebitamento delle spese quando la rinuncia non è dovuta a cause sopravvenute imprevedibili

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione comporta in generale l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse; la decisione resa dalla Corte non entra nel merito se l'interesse a impugnare viene a mancare
  • La rinuncia è irrevocabile e deve provenire da soggetto legittimato con volontà chiaramente espressa; le forme non sono tassative purché la provenienza e la volità siano certe
  • La rinuncia volontaria non evita, di regola, la condanna alle spese processuali e ad eventuali somme a favore della Cassa delle Ammende: il rinunciante può essere considerato soccombente
  • Per evitare oneri, è utile verificare se la mancata utilità dell'impugnazione derivi da cause sopravvenute imprevedibili (che potrebbero giustificare diversa valutazione della soccombenza) o da una scelta volontaria
  • Se si sta valutando la rinuncia, occorre accertare tempestivamente l'esistenza di provvedimenti intervenuti che rendano l'impugnazione inutile e valutare il rischio di spese e sanzioni prima di dichiarare la rinuncia
  • La presenza di una pronuncia favorevole intervenuta nel frattempo (ad es. successiva modifica della misura) può giustificare la carenza di interesse a proseguire il ricorso e la conseguente inammissibilità

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