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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15364/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613 c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, sottoscrivendolo personalmente pur con firma autenticata dal difensore. Dal testo non emergono censure di merito sulla decisione impugnata: la Corte di cassazione esamina solo la ritualità del ricorso e rileva che, dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p. ad opera della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La semplice autenticazione della firma da parte del difensore e la sottoscrizione "per accettazione" non sono sufficienti a sanare il vizio.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; l'autenticazione della firma da parte di un difensore non supplisce al requisito.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha riformulato l'art. 613 c.p.p. rafforzando il requisito di sottoscrizione tecnica del ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e può imporre una somma in favore della Cassa delle ammende quando ravvisi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è un atto a sottoscrizione tecnica necessaria: dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., non è ammissibile la proposizione personale da parte dell'imputato.
  • La firma autenticata dal difensore sul ricorso personale dell'imputato non equivale alla sottoscrizione richiesta dalla legge, perché non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto impugnatorio.
  • La sottoscrizione "per accettazione" del mandato difensivo o della delega al deposito non sana il difetto di sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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