Cassazione Penale, Ordinanza n. 27985/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, sostenendo l'irregolarità della notificazione. La Corte ha verificato gli atti e ha rilevato che la questione era già stata correttamente definita in udienza preliminare: il plico risultava correttamente qualificato come destinatario assente, con notifica eseguita per compiuta giacenza presso la residenza anagrafica; l'erronea indicazione di irreperibilità, accompagnata da quella di temporanea assenza, è stata ritenuta irrilevante. Con il secondo motivo il ricorrente ha contestato la dichiarazione di responsabilità, ma la doglianza è stata ritenuta una mera critica di merito, fondata sulla rilettura delle testimonianze e sulla proposta di ricostruzioni alternative dei fatti, senza individuare una manifesta illogicità della motivazione censurabile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il primo motivo manifestamente infondato perché la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini risultava validamente eseguita e la questione era già stata correttamente risolta in fase preliminare; il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché volto solo a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, senza evidenziare una manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La doglianza riguardava la mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari; la Corte ha ritenuto la notificazione validamente eseguita e la relativa eccezione infondata.
Il motivo di ricorso sulla valutazione della prova è stato ritenuto estraneo al sindacato di legittimità, perché non denunciava una manifesta illogicità della motivazione ma una mera rivalutazione del merito.
In conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'eccezione relativa alla mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini è infondata quando dagli atti risulta una notificazione validamente eseguita per compiuta giacenza e la questione sia già stata correttamente risolta nel corso dell'udienza preliminare.
- L'erronea indicazione formale di irreperibilità può essere irrilevante se, complessivamente, la notifica è stata effettuata correttamente secondo le risultanze del procedimento.
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che si limiti a contestare la valutazione delle prove e a proporre una diversa ricostruzione dei fatti; occorre individuare una manifesta illogicità della motivazione, percepibile ictu oculi e radicalmente in contrasto con la logica comune.
- La riproposizione di argomentazioni già dedotte e già respinte nei precedenti gradi di giudizio non integra un motivo idoneo a fondare il ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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