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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44397/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva accolto il reclamo di Valentino Gionta e autorizzato l'uso di un lettore per compact disc con cuffie/auricolari nelle ore 24-7. I ricorrenti articolavano due censure: (i) inammissibilità/invalidità per richiamo a un'altra ordinanza n. 965/2021 allora pendente in Cassazione; (ii) violazione di legge perché, per i detenuti sottoposti al regime speciale dell'art. 41‑bis, l'uso continuativo di lettori/CD non può essere automaticamente consentito senza valutazione delle esigenze di sicurezza e dell'onere organizzativo dell'Amministrazione penitenziaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo per mancata allegazione e mancata esplicitazione del nesso tra vicende processuali. Ha invece accolto il secondo motivo ritenendo che il Tribunale di sorveglianza non aveva compiuto la necessaria verifica preventiva circa l'eventuale onere o impossibilità per l'Amministrazione di assicurare la messa in sicurezza dei dispositivi. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Sassari, il quale dovrà riesaminare la questione attenendosi ai principi di diritto enunciati (valutazione preventiva della direzione sull'impatto organizzativo e di sicurezza, nel rispetto di art. 40 DPR 230/2000 e del regime 41‑bis).

Norme richiamate

  • art. 41‑bis, legge 25 giugno 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    Disciplina il regime detentivo speciale con limitazioni al trattamento intramurale finalizzate a impedire comunicazioni con l'esterno e la partecipazione ad attività illecite; giustifica misure restrittive e il potere discrezionale della direzione a limitare l'introduzione di dispositivi che possano essere manipolati per finalità illecite.

  • art. 40, comma 1, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    Ai detenuti e agli internati è consentito usare solo un apparecchio radio personale. Il direttore, inoltre, può autorizzare l'uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori nastri e di compact disk portatili, per motivi di studio o di lavoro

    Stabilisce la regola generale (solo radio personale) e riconosce alla direzione il potere di autorizzare altri dispositivi, ma collegando tale autorizzazione a finalità compatibili (studio/lavoro) e al necessario esercizio di valutazione discrezionale da parte della direzione.

  • Cass. Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022 (giurisprudenza)

    In tema di regime penitenziario differenziato ex art. 41‑bis Ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego dell'autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti

    La giurisprudenza conferma che il diniego è legittimo quando l'introduzione dei dispositivi comporti oneri organizzativi o di sicurezza non sostenibili; impone al giudice di verificare se tale onere sia effettivamente inesigibile per l'Amministrazione prima di annullare un diniego.

Massime di principio

  • Per i detenuti sottoposti al regime 41‑bis le autorizzazioni all'uso/introduzione di dispositivi ricreativi (lettori/CD, PC, ecc.) richiedono una preventiva valutazione della direzione dell'istituto sulle implicazioni di sicurezza e sull'onere organizzativo.
  • La direzione dell'istituto ha poteri discrezionali legittimi per negare l'autorizzazione se non è possibile garantire la messa in sicurezza dei dispositivi o se il loro uso comporta oneri non sostenibili in termini di risorse umane e materiali.
  • Il Tribunale di sorveglianza, nel riesaminare il diniego, deve accertare concretamente e motivare se l'eventuale autorizzazione comporterebbe "inesigibili adempimenti" per l'Amministrazione; in mancanza di tale verifica il provvedimento favorevole al detenuto può essere annullato in Cassazione.
  • L'art. 40 DPR 230/2000 impone come regola solo la radio personale e subordinatamente consente altri dispositivi previa autorizzazione della direzione, preferibilmente per finalità di studio o lavoro; l'uso esclusivamente ricreativo è più rigorosamente valutato nei casi 41‑bis.
  • In sede di ricorso per cassazione, chi deduce violazioni connesse ad altri provvedimenti o a pendenze processuali deve allegare e motivare i collegamenti fra le vicende; la mancata allegazione può rendere il motivo inammissibile.

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