Cassazione Civile, Ordinanza n. 27660/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio in materia di assegno sociale: la Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto della parte privata all'assegno sociale per il periodo 15 ottobre 2018 - 28 febbraio 2021, condannando l'INPS al pagamento dei ratei maturati, mentre per il periodo successivo aveva dichiarato cessata la materia del contendere. Pur avendo la ricorrente ottenuto il riconoscimento del beneficio, la Corte territoriale aveva compensato integralmente le spese di lite del doppio grado, motivando tale scelta con un generico riferimento alla "questione esaminata" e al richiamo a recente giurisprudenza della Suprema Corte. Con l'unico motivo di ricorso, la parte privata ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che le ragioni addotte dal giudice di merito non integrassero alcuno dei presupposti legali per la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, nel testo applicabile ratione temporis dell'art. 92 c.p.c., la compensazione totale o parziale delle spese è consentita solo in presenza di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti, oppure di altre analoghe ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate e riguardare peculiari circostanze della controversia. Il mero richiamo alla "questione esaminata" e alla "recente giurisprudenza" è stato ritenuto formula generica e stereotipata, inidonea a sorreggere la compensazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare la regolazione delle spese e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, compresa la disciplina sulle spese processuali.
Richiamato come criterio generale di soccombenza per la liquidazione delle spese.
Nel testo applicabile ratione temporis, consente la compensazione delle spese solo nei casi tipizzati e in presenza di altre analoghe ed eccezionali ragioni specificamente motivate.
Richiamato ai fini del requisito di motivazione della decisione sulle spese.
art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c.
Richiamato per l'obbligo di motivazione sufficiente e controllabile della statuizione.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giudiziari.
sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 della Corte costituzionale
Ha ampliato il perimetro dell'art. 92 c.p.c. includendo ulteriori ragioni analoghe ed eccezionali, da motivare specificamente.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite è una deroga al criterio della soccombenza e richiede una motivazione specifica, non stereotipata, che consenta il controllo in sede di legittimità.
- Nel regime dell'art. 92 c.p.c. applicabile ai giudizi introdotti dopo la riforma, la compensazione è ammessa solo nei casi tipizzati dalla norma o in presenza di altre analoghe ed eccezionali ragioni, riconducibili a peculiari circostanze della controversia.
- Non sono idonei a giustificare la compensazione richiami generici alla questione trattata, alla semplicità o complessità della causa, o al fatto che la decisione si sia formata alla luce di giurisprudenza recente, se tali elementi non evidenziano un effettivo mutamento del quadro di riferimento o altre circostanze eccezionali.
- La motivazione sulla compensazione delle spese deve dar conto del nesso tra le ragioni addotte e la concreta vicenda processuale, poiché formule di stile o enunciazioni apodittiche violano l'art. 92 c.p.c.
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