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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38186/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava per violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. ritenendo che la Corte territoriale avesse disatteso e respinto senza motivazione una istanza difensiva (richiesta di riconoscimento della continuazione/riunione tra reati) depositata nei termini consentiti dal regime cartolare adottato per l'emergenza Covid-19. In particolare si deduceva che la richiesta, seppure prodotta per via cartolare nei termini previsti, non era stata esaminata perché la Corte l'aveva esclusa sostenendo la mancata instaurazione del contraddittorio di controparte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato l'errore della Corte territoriale nel rigettare la richiesta per presunte forme cartolari e per mancanza di contraddittorio senza adeguata motivazione. Ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui la domanda di riconoscimento della continuazione può essere proposta anche in sede di discussione in appello se la sentenza già emessa è divenuta definitiva dopo la presentazione dei motivi di appello; nel caso di specie la sentenza n. 1091/2016 era divenuta irrevocabile dopo la presentazione dell'appello. Ha inoltre evidenziato che, nel contesto del processo cartolare Covid (art. 23-bis d.l. 137/2020 conv. legge 176/2020), la Corte avrebbe potuto garantire il contraddittorio chiedendo una integrazione del parere del RM anziché escludere la trattazione. Per questi motivi la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato ad altra sezione della Corte di Appello di Catania perché esamini il merito della richiesta di riunione/continuazione.

Norme richiamate

  • art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p.

    La Corte ha ritenuto che il mancato esame motivato di una richiesta difensiva costituisce vizio di motivazione idoneo a fondare il ricorso per cassazione ai sensi di questa disposizione.

  • art. 23-bis decreto-legge n. 137/2020 conv. nella legge n. 176/2020

    disciplina il processo cartolare nell'emergenza Covid-19 prevedendo termini per il deposito delle conclusioni (dieci giorni prima per il P.M., cinque giorni prima per la difesa)

    La norma legittima la presentazione di istanze e memorie per via cartolare nei termini indicati; la Corte deve, se necessario, garantire il contraddittorio (ad es. mediante integrazione del parere del RM) anziché rigettare una istanza per la sola forma cartolare.

  • Giurisprudenza della Cassazione richiamata (es. Sez. 2, sent. n. 37379/2020; Sez. 6, n. 35599/2015; Sez. 1, n. 9997/1986)

    Il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati da giudicare e reati gia' giudicati con sentenza definitiva puo' essere richiesto per la prima volta anche nel corso della discussione orale in appello soltanto se la sentenza relativa ai fatti gia' giudicati sia divenuta definitiva dopo la presentazione dei motivi di appello

    Sulla base di questi precedenti la Corte ha interpretato che la domanda di continuazione era proponibile in appello nel caso concreto, poiche' la sentenza citata e' divenuta definitiva dopo la proposizione dell'appello, e pertanto il diniego per motivi formali era ingiustificato.

Massime di principio

  • La richiesta di riconoscimento della continuazione puo' essere proposta anche tardivamente in sede di appello o durante la discussione se la sentenza contro la quale si chiede la continuazione e' divenuta definitiva dopo la presentazione dell'appello.
  • In regime di processo cartolare (art. 23-bis d.l. 137/2020 conv. legge 176/2020) memorie e istanze depositate nei termini vanno esaminate: la Corte deve assicurare il contraddittorio, ad esempio richiedendo integrazioni del parere del pubblico ministero, anziche' rigettare la richiesta per la sola modalita' di deposito.
  • Il mancato esame motivato di una istanza difensiva configura un vizio di motivazione idoneo a fondare il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p.
  • In situazioni analoghe il difensore deve documentare i termini di deposito (soprattutto nel periodo Covid) e segnalare la necessita' che la Corte attivi strumenti per il contraddittorio prima di escludere la trattazione di una istanza.
  • Se la Corte territoriale rigetta una richiesta per presunte ragioni formali, la parte puo' ricorrere per cassazione sostenendo la violazione del diritto al contraddittorio e del principio di adeguata motivazione; la possibile conseguenza e' l'annullamento con rinvio per nuovo esame.

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