Cassazione Penale, Ordinanza n. 31153/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 8 maggio 2025. Dal testo emerge che i motivi erano due: da un lato la deduzione della prescrizione del reato, sostenendo che il tempo massimo sarebbe maturato; dall'altro la censura relativa alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, lamentando quindi che il giudice di secondo grado non avesse assunto nuovamente prove ritenute necessarie. La Corte considera entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto alla prescrizione, rileva che nel computo del termine massimo, pari ad anni 16 e mesi 8, incide la recidiva contestata e ritenuta ex art. 99, comma 4, c.p.; quanto alla rinnovazione istruttoria, ritiene incensurabile il giudizio di merito sulla compiuta prova testimoniale e documentale delle circostanze dedotte.
Norme richiamate
art. 99, comma 4, c.p.
La recidiva contestata e ritenuta rileva ai fini del computo del termine massimo di prescrizione, determinando l'allungamento del periodo temporale massimo preso a base del calcolo.
Massime di principio
- In tema di prescrizione, la recidiva contestata e ritenuta può incidere sul termine massimo di prescrizione e va considerata nel relativo computo.
- La censura sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello è manifestamente infondata quando il giudice di merito abbia già valorizzato in modo congruo e non illogico una compiuta prova testimoniale e documentale delle circostanze rilevanti.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi ripropongono questioni di merito già adeguatamente e logicamente risolte dal giudice di appello, senza evidenziare reali vizi giuridici della decisione.
Come è indicizzato
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