Cassazione Penale, Sentenza n. 36837/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari che aveva rigettato l’opposizione contro il precedente provvedimento con cui era stato dichiarato non positivo l’esito dell’affidamento in prova al servizio sociale e non estinta la pena, limitatamente al periodo decorrente dal 30 maggio 2023. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per mancato esame delle questioni devolute con l’opposizione: in particolare, l’impossibilità di valutare l’esito della prova mentre pendeva un diverso procedimento relativo alla proposta di revoca della misura; la necessità di ulteriori accertamenti, anche in considerazione del provvedimento dell’11 marzo 2025 che aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla revoca e disposto la trasmissione degli atti per l’eventuale declaratoria di estinzione della pena, con acquisizione della relazione finale UEPE e degli atti del procedimento di gestione della misura; l’omesso esame della documentazione trasmessa dal Tribunale o depositata in udienza; e l’incompatibilità dei magistrati che avevano adottato il provvedimento opposto a partecipare al giudizio di opposizione. La condotta rilevante ai fini della valutazione dell’affidamento consisteva in lesioni personali commesse il 30 maggio 2023 ai danni di una persona recatasi nel negozio della condannata per chiedere la restituzione di somme prestate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di incompatibilità: il giudizio di opposizione previsto dall’art. 667, comma 4, c.p.p. non è un’impugnazione né una fase autonoma, ma un segmento del procedimento unitario che consente, su iniziativa della parte, la piena attuazione del contraddittorio; pertanto, la partecipazione del medesimo giudice non compromette imparzialità e terzietà. Ha inoltre giudicato logica e giuridicamente corretta la valutazione secondo cui la condotta lesiva tenuta durante l’affidamento dimostrava che, per il periodo dal 30 maggio 2023, la prova non era stata validamente espiata e la pena non poteva considerarsi estinta. L’effetto estintivo non deriva automaticamente dal mero decorso del periodo di prova, ma richiede l’accertamento di elementi positivi di comportamento che attestino inequivocabilmente la rieducazione. Le doglianze sulla pendenza dell’altro procedimento, sugli atti istruttori e sulla documentazione sono state ritenute infondate, perché non specificavano gli elementi asseritamente ignorati né ne illustravano la decisività.
Norme richiamate
le ipotesi di incompatibilità presuppongono che le valutazioni di merito, per assumere valore pregiudicante, appartengano a gradi o a fasi diverse del processo, mentre il giudizio di opposizione non ha natura di impugnazione né rappresenta una fase distinta ed autonoma, ma integra un segmento, nell'ambito di un procedimento unitario, attraverso il quale si attua, in via eventuale e su iniziativa della parte stessa, il contraddittorio pieno, onde la decisione non reca pregiudizio alcuno ai canoni di imparzialità e terzietà del giudice
La partecipazione all’opposizione del giudice che ha adottato il provvedimento opposto non determina incompatibilità quando l’opposizione costituisce un segmento del medesimo procedimento e non una fase autonoma o un diverso grado.
il giudizio di opposizione non ha natura di impugnazione né rappresenta una fase distinta ed autonoma, ma integra un segmento, nell'ambito di un procedimento unitario, attraverso il quale si attua, in via eventuale e su iniziativa della parte stessa, il contraddittorio pieno
L’opposizione disciplinata dall’art. 667, comma 4, c.p.p. realizza il contraddittorio pieno all’interno di un procedimento unitario, senza costituire un’impugnazione o una fase autonoma.
Massime di principio
- L’effetto estintivo dell’affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero decorso del periodo di prova: occorre accertare elementi di comportamento positivo tali da rendere inequivocabile l’avvenuta rieducazione del condannato.
- La condotta delittuosa commessa durante l’affidamento può giustificare la valutazione negativa dell’esito della prova e la conseguente esclusione dell’estinzione della pena per il periodo successivo alla condotta.
- La partecipazione del medesimo giudice al giudizio di opposizione contro il proprio provvedimento non determina, di per sé, incompatibilità quando l’opposizione non costituisce un diverso grado o una fase autonoma, ma un segmento del procedimento unitario volto ad attuare il contraddittorio pieno.
- Le doglianze relative a documenti o ad attività istruttorie asseritamente omessi devono indicare in modo specifico gli elementi trascurati e argomentarne la decisività; rilievi generici non sono idonei a inficiare la motivazione.
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