Cassazione Civile, Ordinanza n. 32624/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il procedimento trae origine da una sentenza di cassazione che aveva accolto il ricorso del contribuente e condannato l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del grado, liquidandole in euro 3.100, oltre accessori di legge ed euro 200 per esborsi. Il contribuente ha proposto ricorso per correzione di errore materiale, sostenendo che la voce di euro 200 fosse errata perché insufficiente a coprire le spese vive documentate effettivamente sostenute, tra cui il contributo unificato. La Corte ha invece chiarito che quella somma era stata liquidata forfetariamente per le spese non documentabili, diverse dalle spese documentate e dalle spese generali di cui al D.M. n. 55/2014, e che quindi non vi era alcun errore materiale da correggere.
La decisione
La Corte ha rigettato l'istanza di correzione, ritenendo che la sentenza originaria fosse chiara nel distinguere tra "accessori di legge" ed euro 200 per esborsi, somma riferita alle spese non documentabili liquidate in via forfetaria. Ha precisato che tale liquidazione non esclude il diritto al rimborso delle spese documentate e delle spese generali spettanti per legge, sicché la parte può comunque chiederne il pagamento secondo le regole ordinarie. Nel procedimento di correzione non ha provveduto sulle spese, richiamando la natura incidentale e non contenziosa del rito.
Norme richiamate
è richiamato come base del procedimento di correzione degli errori materiali
è richiamato come norma che disciplina la correzione degli errori materiali nelle sentenze della Corte di cassazione
è richiamato per distinguere le spese documentate e le spese generali dovute al difensore rispetto alle spese forfetarie non documentabili
viene evocato quale fonte della disciplina del rimborso delle spese generali e documentate
è implicitamente evocato dalla statuizione sulle spese di lite nel precedente giudizio, liquidate a favore della parte vittoriosa
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non può essere utilizzato il rimedio per modificare il contenuto sostanziale della statuizione sulle spese quando il provvedimento sia già chiaro nel distinguere tra voci diverse di rimborso.
- La liquidazione forfetaria di spese non documentabili è distinta dal rimborso delle spese documentate e delle spese generali previste dalla tariffa forense; le prime devono essere espressamente indicate dal giudice, mentre le seconde spettano secondo la disciplina applicabile e non richiedono una specifica quantificazione in sentenza.
- Quando la sentenza menziona gli "accessori di legge" accanto a una somma determinata per esborsi, ciò può bastare a coprire le spese rimborsabili per legge diverse dagli esborsi forfetari, senza integrare alcun errore materiale.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali non comporta normalmente una vera soccombenza processuale e, pertanto, non impone necessariamente una statuizione sulle spese del relativo incidente.
Come è indicizzato
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