Cassazione Penale, Sentenza n. 41730/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di convalida del provvedimento questorile (prescrizioni ai sensi dell'art. 6 L. 401/1989) deducendo: 1) violazione del diritto di difesa e impossibilità di accesso agli atti per visionare il materiale a fondamento della misura e depositare memorie, poiché la richiesta di convalida del P.M. e la convalida del G.I.P. sono avvenute in giorni che rendevano difficoltoso l'accesso (inclusione di giorni festivi e rifiuto della Questura per segreto istruttorio); 2) violazione dell'art. 6 L. 401/1989 e vizio di motivazione perché, secondo il ricorrente, non era riconducibile alle ipotesi di cui al comma 1 (lett. a, b, c): era incensurato, assolto in via definitiva da un precedente analogo e non avrebbe partecipato attivamente a episodi di violenza, essendo gli atti attribuiti ad altro soggetto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il vizio relativo al diritto di difesa: il termine di 48 ore previsto per la convalida è stato rispettato (notifica il 4/4/2024 ore 12:30; richiesta di convalida dal P.M. il 6/4/2024 ore 12:00; convalida G.I.P. 8/4/2024 ore 10:10) e la giurisprudenza consente l'accesso agli atti anche presso la segreteria del P.M. o la Questura; la difesa non ha dimostrato di aver tentato o essere stata impedita di accedere a tali uffici. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il motivo generico e privo di specifico confronto con le argomentazioni del G.I.P.: il ricorso non ha argomentato in modo circostanziato le ragioni per cui la motivazione della convalida fosse errata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ritenuta equa ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6
La Corte ha applicato l'art. 6 nella sua versione che prevede provvedimenti provvisori della P.S. comunicati al P.M. entro 48 ore e convalida giudiziale; ha richiamato i commi rilevanti (comma 2 e comma 3 e comma 5) quale base normativa delle prescrizioni imposte dal Questore e dei termini di convalida.
Costituzione, art. 13
La Corte ha richiamato il principio costituzionale che le misure di prevenzione che incidono sulla libertà personale sono soggette alle garanzie dell'art. 13 Cost., con la conseguente necessità di motivazione e di rispetto delle garanzie di difesa.
Codice di procedura penale, art. 581
Riferimento alla regola secondo cui i motivi del ricorso devono confrontarsi specificamente con le argomentazioni del provvedimento impugnato; la mancata correlazione può determinare l'inammissibilità.
Codice di procedura penale, art. 591 comma 1 lett. c)
Richiamato come norma che giustifica l'inammissibilità del ricorso quando il motivo è aspecifico e non confronta le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Codice di procedura penale, art. 611
Richiamata in relazione alla possibilità per la difesa di depositare memorie; la difesa ha depositato memoria ex art. 611, ma ciò non ha evitato l'inammissibilità del ricorso per genericità del secondo motivo.
Codice di procedura penale, art. 616
Applicato per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Le misure cautelari/preventive ex art. 6 L. 401/1989 sono restrizioni della libertà personale e richiedono il rispetto delle garanzie dell'art. 13 Cost.; i provvedimenti provvisori devono essere comunicati e convalidati entro i termini di legge.
- Il termine di 48 ore per la convalida (e per l'esercizio delle difese) è inderogabile: la difesa deve attivarsi tempestivamente e può accedere agli atti anche presso la segreteria del P.M. o la Questura se la cancelleria è chiusa; l'inclusione di giorni festivi nel termine non sospende l'efficacia del termine.
- In sede di ricorso per cassazione è necessario un confronto specifico e circostanziato con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; censure generiche o prive di correlazione con la motivazione del giudice sono inammissibili.
- Se la difesa denuncia mancato accesso agli atti deve allegare e provare di aver tentato tutti i canali alternativi (Questura, segreteria P.M., cancelleria) o l'impedimento concreto, altrimenti la doglianza sarà valutata manifestamente infondata.
- Il G.I.P. deve valutare tre profili nel controllo di legalità della misura: la pericolosità del soggetto (sussistenza di indizi), l'adeguatezza della misura rispetto alla durata e le ragioni di necessità e urgenza che hanno indotto il Questore ad intervenire.
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