Cassazione Penale, Sentenza n. 39834/2025 del 11/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dal Sacco avverso la sentenza del Tribunale di Bologna (23/10/2024) che aveva assolto l'imputato e condannato il Sacco alla rifusione delle spese e al risarcimento. La Corte d'appello aveva calcolato il termine dei 45 giorni ex art. 585 c.1 lett. c) a decorrere dal deposito della motivazione (21/01/2025) e aveva ritenuto l'appello depositato il 18/03/2025 tardivo. Il ricorrente ha invece dedotto che, essendo querelante non costituito, il dies a quo dovesse essere la data di ricezione della notifica dell'avviso di deposito della sentenza (12/02/2025) ai sensi dell'art. 542 c.2 in combinato con l'art. 427 cod. proc. pen., per cui l'appello sarebbe stato tempestivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata e disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per il proseguo. Ha affermato che, poiché il Sacco era querelante non partecipe al giudizio e condannato alle spese, il termine di 45 giorni per proporre appello decorreva dalla data di notifica dell'avviso di deposito della sentenza (12/02/2025); quindi l'appello depositato il 18/03/2025 era tempestivo.
Norme richiamate
art. 542, comma 2, cod. proc. pen.
La norma impone la notifica dell'avviso di deposito della sentenza al querelante non costituito, in modo che possa avere formale conoscenza della decisione e da quel momento iniziare a decorrere i termini per l'impugnazione.
Usato in combinato disposto con l'art. 542 c.2 per determinare la decorrenza dei termini di impugnazione in capo a soggetti non parti al processo; conferma che il termine decorre dalla ricezione della notifica.
art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di quarantacinque giorni per proporre appello; la decisione ha precisato che il dies a quo per il querelante non costituito non è il deposito della motivazione ma la data di notifica dell'avviso di deposito.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede la declaratoria immediata di inammissibilità per tardività dell'impugnazione; la Corte ha annullato l'applicazione di tale declaratoria perché il calcolo del dies a quo era stato errato.
Massime di principio
- Se il soggetto che propone impugnazione è querelante non costituito nel giudizio, il termine per impugnare decorre dalla notifica dell'avviso di deposito della sentenza (art. 542 c.2), non dal mero deposito della motivazione.
- Per determinare la tempestività dell'appello è necessario verificare la qualità processuale del ricorrente (imputato parte del processo vs querelante non partecipante): la decorrenza dei termini può essere diversa a seconda dello status.
- La notifica mediante raccomandata A/R del predetto avviso è determinante: conservare la prova della ricezione (data della raccomandata) è fondamentale per calcolare correttamente i termini di impugnazione.
- Un'errata individuazione del dies a quo da parte della corte territoriale integra motivo idoneo ad ottenere l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di inammissibilità, con trasmissione degli atti al giudice d'appello per il prosieguo.
- In caso di dubbio sulla decorrenza dei termini, conviene proporre impugnazione e, se dichiarata inammissibile per tardività, ricorrere in Cassazione contestando la determinazione del dies a quo, specialmente quando rilevi lo status di non partecipante.
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