Cassazione Civile, Ordinanza n. 31733/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione dei supplementi di pensione di un ex iscritto alla gestione ENPALS, con specifico riferimento al calcolo della cd. quota B del trattamento pensionistico. Il Tribunale aveva accolto la domanda del pensionato, escludendo l'applicazione alla quota B del massimale di retribuzione pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. La Corte d'appello di Roma aveva respinto solo in parte il gravame dell'INPS, confermando sostanzialmente l'impostazione favorevole al pensionato. L'INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che anche per la quota B debba operare il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile e che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto il contrario.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo unico del ricorso. Richiamando un orientamento di legittimità consolidato, ha affermato che nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo non va considerata, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, la parte eccedente delle retribuzioni che superi il limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, limite non abrogato né incompatibile con la disciplina successiva. Poiché la Corte d'appello non si è attenuta a tale principio, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile continua ad applicarsi anche alla determinazione della quota B della pensione ENPALS/FPLS, non essendo stato abrogato e non risultando incompatibile con la disciplina successiva.
La disciplina sopravvenuta non elimina il tetto alla retribuzione pensionabile previsto dalla normativa previgente, che resta coessenziale al sistema.
Definisce la quota A come relativa alle anzianità contributive maturate anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolate secondo la normativa previgente confermata in via transitoria.
Definisce la quota B come relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993 in poi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è stato proposto per violazione di legge.
La causa è stata decisa in camera di consiglio con ordinanza.
Massime di principio
- Nella liquidazione della quota B dei trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo continua ad applicarsi il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla normativa speciale originaria, salvo espressa abrogazione o incompatibilità insuperabile con la disciplina successiva.
- La disciplina transitoria delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo deve essere interpretata in modo sistematico: la distinzione tra quota A e quota B non implica, di per sé, la disapplicazione del tetto retributivo per le anzianità maturate dal 1993 in poi.
- In presenza di un orientamento di legittimità consolidato sulla portata di una norma previdenziale speciale, il giudice di merito che se ne discosti senza adeguata giustificazione incorre in violazione di legge.
- Il tetto alla retribuzione pensionabile può essere considerato elemento coessenziale di un regime previdenziale speciale e più favorevole rispetto alla disciplina generale, quando la sua permanenza risulti funzionale all'assetto complessivo del sistema.
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