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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31569/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa al rispetto delle distanze legali tra fabbricati: le attrici (Rubino e Tornali) chiedevano l'arretramento di porzione/e dell'immobile di Tomarchio per violazione delle distanze legali e il risarcimento dei danni. In primo grado il Tribunale accolse la domanda di arretramento per parte dell'immobile; in appello furono chiamati in causa successori a titolo particolare dell'originario convenuto (acquirenti) che dedussero, tra l'altro, la mancata trascrizione della domanda originaria e l'inopponibilità della sentenza; le parti hanno anche contestato la qualificazione di alcuni manufatti (passerella/ascensore), la rilevanza della presunta abusività delle opere e la decorrenza/efficacia dello strumento urbanistico locale. Il ricorso in Cassazione contestava, tra l'altro, l'esclusione della chiamata dei successori in appello come tardiva/inidonea, la rilevanza dell'abusività dei manufatti ai fini delle distanze, omissioni di decisione su questioni specifiche (es. distanza dal garage), e la motivazione sulla quantificazione del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto fondati il primo, il quarto, il quinto e il sesto motivo e infondato il terzo; il secondo, settimo e ottavo sono stati dichiarati assorbiti. In sintesi: 1) ha affermato che la chiamata in causa del successore a titolo particolare è ammissibile anche in appello e che la mancata trascrizione della domanda non impedisce che il terzo, una volta chiamato e divenuto parte, subisca gli effetti della sentenza; l'applicazione restrittiva dell'art. 111 c.p.c. da parte della Corte d'appello è stata censurata; 2) ha confermato che la trascrizione delle domande reali rileva per l'opponibilità ai terzi, ma che la condanna risarcitoria ha natura personale e non si estende automaticamente ai successori; 3) ha stabilito che l'abusività delle opere non impedisce che il proprietario frontista legittimo ottenga l'arretramento o l'abbattimento dell'opera che viola le distanze: la Corte d'appello ha fatto erronea valutazione nel ritenere irrilevanti i frontistanti abusivi; 4) ha censurato l'omessa pronuncia sulla distanza rispetto al garage (difetto di decisione). La censura relativa alla efficacia del piano regolatore e della pubblicazione regionale è stata respinta: la Corte ha condiviso l'orientamento secondo cui l'efficacia degli strumenti urbanistici richiede il completamento dell'iter anche con le pubblicazioni/affissioni previste, per cui la decisione di merito su questo punto è stata ritenuta corretta. Conseguentemente il ricorso è stato accolto e la decisione di merito annullata/rimessa nelle parti viziate per i provvedimenti conseguenti (conseguente rimessione alla Corte d'Appello per ulteriore giudizio compatibilmente con le statuizioni della Cassazione).

Norme richiamate

  • art. 111 cod. proc. civ.

    La Corte interpreta l'art. 111 nel senso che la successione a titolo particolare non impedisce la chiamata in causa del successore in qualsiasi grado del processo (anche in appello); se il successore è chiamato e partecipa, la mancata trascrizione della domanda non lo sottrae agli effetti della sentenza. La deroga prevista dalla norma rispetto all'opponibilità trova applicazione solo se il successore non ha partecipato e ha reso pubblico il titolo prima della trascrizione della domanda.

  • art. 2653 cod. civ.

    La norma impone la trascrizione delle domande dirette a far valere violazioni dei limiti legali degli immobili; dalla trascrizione deriva l'opponibilità della sentenza ai terzi acquirenti trascrittori successivi. Tuttavia, la trascrizione non è determinante se il successore è stato chiamato e si è costituito.

  • art. 360 cod. proc. civ. (comma primo, n. 3 e n.4) (motivi di cassazione)

    Le norme sono invocate come parametro per la verifica di violazione di legge e di error in procedendo: la Corte ha accolto censure che denunciavano errori di applicazione della legge processuale (art. 111 c.p.c., omessa pronuncia) e di diritto sostanziale (rilevanza dell'abusività), mentre ha assorbito o respinto altre censure secondo i principi richiamati.

  • art. 10 legge 17 agosto 1942, n. 1150

    Riferita alla disciplina dell'approvazione e pubblicazione dei piani regolatori: la Corte ha ritenuto infondata la censura dell'attrice e confermato il principio secondo cui l'efficacia delle previsioni del piano richiede il completamento dell'iter e la pubblicazione/affissione prescritte.

  • R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 62

    Richiamato in relazione alle formalità di pubblicità degli atti comunali; la Corte ha confermato l'orientamento che richiede la pubblicazione/affissione per l'efficacia degli strumenti urbanistici.

  • art. 2643 cod. civ. (n. 14)

    Richiamato nella distinzione tra trascrizione della sentenza che costituisce/trasferisce/modifica diritti reali e la trascrizione della domanda; la Corte sottolinea la diversità di effetti tra sentenze reali e obbligazioni personali.

  • art. 155 cod. proc. civ.

    Invocato in relazione all'obbligo del giudice di pronunciare su tutte le domande e questioni devolute al suo esame: la Corte ha ritenuto che l'omessa pronuncia su un punto dedotto (distanza rispetto al garage) costituisca vizio da correggere.

Massime di principio

  • La chiamata in causa del successore a titolo particolare è ammissibile in qualsiasi grado del giudizio (anche in appello); se il successore viene chiamato e partecipa, la mancata trascrizione della domanda non impedisce che la sentenza gli sia opponibile.
  • Le domande dirette ad ottenere l'accertamento negativo di diritti reali (es. denunzia di violazione delle distanze) devono essere trascritte per renderne la sentenza opponibile ai terzi acquirenti trascrittori successivi; tuttavia, la partecipazione in giudizio del successore prevale sull'effetto della mancata trascrizione.
  • La domanda di risarcimento è di natura personale: l'alienazione del bene in corso di causa non trasferisce automaticamente all'acquirente l'obbligo di risarcire i danni fatti dall'alienante, salvo che il diritto controverso sia esattamente quello oggetto del processo.
  • L'abusività edilizia dell'opera di un soggetto non impedisce che il proprietario frontista legittimo ottenga l'arretramento o l'abbattimento di un'opera del confinante che violi le distanze legali; la sanatoria amministrativa ha effetti prevalentemente pubblicistici e non elimina i rimedi dei terzi.
  • Il giudice deve decidere su tutte le questioni e domande valide sollevate dalle parti: l'omessa pronuncia su questioni rilevanti costituisce vizio di motivazione/omissione e può essere motivo di cassazione.
  • Perché uno strumento urbanistico acquisti efficacia nei confronti dei privati e produca effetti sulle distanze, è necessario il completamento delle formalità di approvazione e pubblicità previste dalla legge (compresa l'affissione/ pubblicazione locale ove richiesta dalla normativa e dalla giurisprudenza prevalente).

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