Cassazione Civile, Sentenza n. 31556/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della decisione del Tribunale di Roma che aveva confermato la liquidazione delle spese processuali in favore della ricorrente nella misura di euro 400,00, inferiore ai parametri medi e minimi previsti dall'art. 4 del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018. Il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione delle disposizioni sul criterio di liquidazione delle spese e dei parametri tariffari allegati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza del Tribunale e ha rinviato al Tribunale di Roma perché proceda alla nuova liquidazione del compenso a favore della ricorrente. La Corte ha affermato il principio nomofilattico che, nella vigenza dell'art. 4 del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 37/2018, il giudice non può diminuire oltre il 50% i valori medi indicati nelle tabelle allegate; pertanto la liquidazione non può scendere al di sotto dei minimi tariffari. Il Tribunale di rinvio dovrà anche liquidare le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 4, comma 1; art. 12, comma 1
Le tabelle allegate fissano i valori medi e minimi per la liquidazione dei compensi e delle spese; il giudice, nella liquidazione giudiziale, non può diminuire oltre il 50% i valori medi indicati nelle tabelle
modifica del d.m. 55/2014
Fondamentale per la determinazione dei parametri tariffari applicabili e richiamato dalla Corte per stabilire il limite alla riduzione dei valori medi
art. 91; art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.
Norme richiamate in relazione ai criteri di liquidazione delle spese e alla competenza del giudice nel motivare scostamenti, ma integrate dall'interpretazione secondo cui non è consentito scendere oltre il limite percentuale fissato dalle tabelle
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
v. es. Cass. nn. 10438/2023, 24993/2023, 31411/2024, 11102/2024, 14146/2025
La Corte si uniforma a precedente orientamento secondo cui, in assenza di determinazione consensuale, il giudice non può ridurre il compenso oltre la soglia del 50% dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. 55/2014 come modificato
Massime di principio
- Nella determinazione giudiziale delle spese processuali, applicando il d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 37/2018, il giudice non può ridurre i valori medi indicati nelle tabelle oltre il 50%; dunque esiste un limite minimo di fatto che va rispettato.
- Se il giudice intende liquidare importi inferiori ai parametri medi o ai minimi, deve motivare adeguatamente la decisione, ma la motivazione non può consentire una riduzione oltre la soglia del 50% dei valori medi.
- La regola vale anche per la liquidazione del compenso dell'avvocato nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato e, più in generale, nelle liquidazioni giudiziali in assenza di accordo tra le parti.
- In caso di liquidazione in misura ritenuta illegittima (inferiore ai limiti stabiliti), la parte interessata può proporre ricorso e ottenere la cassazione con rinvio per nuova liquidazione e la condanna alle spese di cassazione.
- Per evitare conflitti è consigliabile concordare preventivamente il compenso tra avvocato e cliente o, in mancanza di accordo, allegare al processo elementi che giustifichino la richiesta di compenso coerente con le tabelle ministeriali.
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