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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03382/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per il reato tributario di omessa dichiarazione. La doglianza investe la ritenuta violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000: secondo la difesa, l'imputato non sarebbe stato obbligato a presentare la dichiarazione, in quanto i redditi in questione deriverebbero da attività illecita e sarebbero riferibili a una società di fatto costituita tra gli associati per delinquere. La Corte rileva però che la censura ripropone questioni già disattese, e che la motivazione della sentenza di merito è immune da errori di diritto, avendo ribadito l'esistenza dell'obbligo dichiarativo anche per redditi provento di reato. In particolare, il ricorso invoca implicitamente il principio nemo tenetur se detegere, che la Corte reputa non opponibile in questo contesto. La sanzione processuale consegue alla declaratoria di inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla non obbligatorietà della dichiarazione dei redditi, affermando che il delitto di omessa dichiarazione ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 è configurabile anche quando i redditi omessi siano provento di reato, non essendo previste clausole di salvezza per i soli redditi leciti. Ha inoltre escluso che possa essere invocato il principio nemo tenetur se detegere, ritenuto recessivo rispetto all'obbligo costituzionale di concorrere alle spese pubbliche e comunque riferibile ad altri contesti procedimentali. Conseguentemente, ex art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Il reato di omessa presentazione della dichiarazione è configurabile anche se i redditi non dichiarati derivano da attività illecita; non occorre che si tratti di redditi leciti e non vi è una clausola di esclusione in tal senso.

  • art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000

    Richiamato come reato-fine della società di fatto indicata nella motivazione di merito, a conferma del contesto di illeciti tributari e dell'obbligo dichiarativo dei redditi comunque percepiti.

  • art. 53 Cost.

    L'obbligo di concorrere alle spese pubbliche prevale, nel ragionamento della Corte, sull'asserita applicazione del nemo tenetur se detegere al caso di omessa dichiarazione dei redditi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese processuali segue quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica solo quando manchi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il delitto di omessa presentazione della dichiarazione ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 può essere integrato anche quando i redditi omessi siano provento di attività illecita, poiché la norma non limita l'obbligo dichiarativo ai soli redditi leciti.
  • Il contribuente non può opporre il principio nemo tenetur se detegere per sottrarsi all'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi nell'ambito del procedimento di accertamento tributario, poiché tale principio opera in contesti diversi e non prevale sull'obbligo di concorrere alle spese pubbliche.
  • Quando il ricorso per cassazione si limita a riproporre censure già disattese con motivazione immune da vizi di diritto, la declaratoria di inammissibilità è giustificata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, in mancanza di assenza di colpa, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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