Ordinanza n. 90/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 24 novembre 2025, n. 29-1876, pubblicata sul Bollettino Ufficiale in data 27 novembre 2025, recante «Approvazione dei criteri di tracciabilità sull'utilizzo agronomico dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione sui suoli della Regione Piemonte» nonché di ogni altro atto presupposto, preordinato o comunque connesso a quelli impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte recante criteri di tracciabilità sull'utilizzo agronomico dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione sui suoli regionali
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione regionale che ha imposto prescrizioni per l'utilizzo dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione, prevedendo anche il conferimento alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo del compito di definire le modalità operative per la comunicazione preventiva e la registrazione delle utilizzazioni in campo. Nell'istanza cautelare le ricorrenti hanno dedotto questioni di legittimità dell'atto, la cui complessità, secondo il TAR, richiede un approfondito esame incompatibile con la fase cautelare. Dal testo non risultano specificamente indicati i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Pur rilevando la complessità delle questioni prospettate e rinviando il relativo scrutinio alla fase di merito, ha escluso il periculum in mora, requisito indispensabile per la concessione della tutela cautelare, poiché la disciplina impugnata non era ancora operativa: la Direzione regionale Agricoltura e Cibo doveva ancora definire le modalità per la comunicazione preventiva e la registrazione delle utilizzazioni in campo. La non operatività è stata inoltre confermata in udienza dalla difesa regionale. Il Collegio ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente della Seconda Sezione per la fissazione dell'udienza di merito e ha condannato le ricorrenti, secondo il principio della soccombenza, al pagamento di euro 1.000,00 oltre accessori per la fase cautelare.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto insussistente il periculum in mora.
Massime di principio
- La tutela cautelare amministrativa richiede anche la sussistenza del periculum in mora; in mancanza di un pregiudizio grave e attuale derivante dall'immediata efficacia dell'atto, la domanda cautelare deve essere respinta.
- Quando l'atto impugnato non è ancora operativo perché la sua concreta attuazione dipende dall'adozione di successive modalità operative, non sussiste, allo stato, il periculum in mora necessario per la sospensione cautelare.
- La complessità delle questioni di legittimità, tale da richiedere un approfondito scrutinio di merito, non consente da sola di accogliere la domanda cautelare in assenza degli ulteriori presupposti cautelari.
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