Cassazione Penale, Sentenza n. 09920/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società terza interessata impugnava in cassazione l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Giuseppe Pelle, nella qualità di legale rappresentante della CARLINE, avverso il rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo dell'autovettura Audi Q5 (targa tedesca MT*305) intestata alla società. Il motivo unico dedotto in cassazione (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., in riferimento all'art. 100 c.p.p.) sosteneva che la procura speciale prodotta non richiedeva formule particolari e che le espressioni usate erano comunque idonee a conferire all'Avv. Monica Foti il potere di chiedere il dissequestro e di impugnare l'eventuale rigetto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ribadito che il terzo interessato al bene sequestrato è equiparato alla parte privata diversa dall'imputato e, pertanto, per agire negli incidenti penali in materia di sequestro deve essere rappresentato da difensore munito di procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p. Pur confermando che la procura speciale non richiede "formule sacramentali", la Corte ha precisato che il contenuto della procura deve essere univoco e chiaramente riferito al mandato per la specifica fase (ad esempio la fase cautelare reale o il riesame). Nel caso concreto la procura prodotta risultava sottoscritta da Pelle quale legale rappresentante ma non conteneva un espresso riferimento alla specialità del mandato rispetto alla fase dinanzi al Tribunale del riesame; inoltre il timbro di conformità prodotto successivamente non è stato ritenuto idoneo a sanare la carenza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. La richiesta della Procura Generale di annullamento senza rinvio con trasmissione per nuovo giudizio non è stata accolta nella forma invocata dalla ricorrente.
Norme richiamate
Stabilisce la necessità di procura speciale per il difensore che rappresenta soggetti diversi dall'imputato nelle procedure incidentali penali; la Corte interpreta che la procura non debba contenere formule sacramentali ma il suo contenuto deve essere univoco e riferirsi specificamente al mandato nella singola fase procedurale (es. fase cautelare/reexame)
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (in particolare la violazione di norme sul procedimento); la Corte ha ritenuto il motivo incentrato sulla presunta illegittima applicazione dell'art. 100 c.p.p. manifestamente infondato
Consente alla Corte di condannare la parte soccombente alle spese processuali; applicata per imporre alla ricorrente il pagamento delle spese
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per valutare la determinazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle Ammende; la Corte di cassazione ha tenuto conto della sentenza costituzionale nel non ritenere una colpa grave tale da escludere un versamento equitativo
Massime di principio
- Il terzo interessato al bene sequestrato (proprietario/avente diritto) è equiparato alla parte privata e può agire nei procedimenti incidentali solo tramite difensore munito di procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p.
- La procura speciale non necessita di formule rituali o "sacre", ma il suo contenuto deve essere chiaro, univoco e specifico rispetto alla fase procedurale per cui si conferisce il mandato (espressa menzione del riesame/sequestro/dissequestro evita contestazioni)
- La mera indicazione di numeri di ruolo o la firma del legale rappresentante senza chiara menzione del mandato per la fase cautelare/reclamata può non essere sufficiente a provare la specialità della procura
- Un timbro di conformità o documenti aggiuntivi prodotti tardivamente possono non sanare la carenza formale della procura agli effetti dell'ammissibilità dell'impugnazione
- La mancata produzione o la carenza della procura speciale espone al rischio di inammissibilità dell'atto e alla condanna alle spese, oltre che ad un eventuale versamento alla Cassa delle Ammende; è quindi consigliabile predisporre una procura redatta in termini specifici e, se possibile, allegare documentazione che dimostri l'effettivo conferimento del mandato per la fase cautelare
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