Cassazione Penale, Ordinanza n. 24538/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per rapina, deducendo un unico motivo: mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4 c.p. Secondo la difesa, la decisione di merito non avrebbe valutato correttamente la modesta entità del bene sottratto. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata perché la sentenza impugnata aveva già motivato in modo adeguato e non illogico sul punto, valorizzando le modalità aggressive della condotta e gli effetti lesivi e intimidatori subiti dalla persona offesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello sul diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, osservando che, nel delitto di rapina, non basta il modesto valore del bene sottratto, ma occorre una valutazione complessiva del pregiudizio, comprensiva anche delle conseguenze della violenza o minaccia sulla persona offesa. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede che il pregiudizio complessivamente cagionato sia lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio; la valutazione deve considerare anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, non solo il valore del bene sottratto.
Massime di principio
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non può essere riconosciuta in base al solo modesto valore del bene sottratto, ma esige una valutazione complessiva del pregiudizio effettivamente arrecato.
- Nel delitto di rapina, la speciale tenuità va apprezzata tenendo conto anche delle conseguenze della violenza o della minaccia sulla persona offesa, poiché il reato tutela in modo plurioffensivo sia il patrimonio sia la libertà e l'integrità fisica e morale della vittima.
- Il giudizio sulla speciale tenuità del danno è riservato al giudice di merito e, se sorretto da motivazione non illogica e non contraddittoria, non è censurabile in sede di legittimità.
- Non rileva, ai fini dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p., la maggiore o minore capacità della persona offesa di sopportare economicamente il danno subito.
Come è indicizzato
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