Cassazione Penale, Sentenza n. 17417/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore che imponeva il divieto di accesso ai luoghi di manifestazioni sportive e l'obbligo di presentazione presso il commissariato. Il ricorrente denunciava la violazione di legge per avere il G.i.p. convalidato il provvedimento prima del decorso del termine minimo di 48 ore dalla notifica, con conseguente lesione del diritto di difesa e del contraddittorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato cessata l'efficacia del provvedimento del Questore del 09/11/2022 limitatamente all'obbligo di presentazione presso gli uffici del commissariato di P.S. La decisione si è basata sulla constatazione che il decreto del Questore è stato notificato il 23/11/2022 alle ore 10, mentre l'ordinanza di convalida è stata depositata il 24/11/2022 (prima quindi del decorso delle 48 ore); la memoria difensiva del ricorrente è pervenuta il 25/11/2022 alle ore 8.08, quindi dopo il deposito dell'ordinanza e non valutata. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che impone il rispetto del termine di 48 ore per consentire l'esercizio delle prerogative difensive e ha precisato che la convalida antecedente a tale termine, se non si è comunque dato modo al destinatario di far valere le proprie difese, determina un error in procedendo che colpisce radicalmente l'atto.
Norme richiamate
Norma che disciplina la convalida del provvedimento del Questore; interpretata dalla Corte nel senso che la convalida deve rispettare il termine minimo di 48 ore dalla notifica affinché il destinatario possa esercitare il diritto di difesa.
Richiamata come principio relativo alle garanzie difensive e al termine per l'esame degli atti e la presentazione di memorie; la violazione del termine configura errore in procedendo e può determinare la nullità dell'atto convalidante.
Massime di principio
- La convalida giudiziale di un provvedimento impositivo (es. obbligo di presentazione) non può intervenire prima del decorso del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento, salvo che il destinatario abbia già effettivamente esercitato le sue prerogative difensive e tali atti siano stati valutati.
- Se la convalida è adottata prima delle 48 ore e la difesa ha depositato memorie solo successivamente al provvedimento convalidante (senza che esse siano state valutate), l'ordinanza di convalida e il provvedimento impugnato sono annullabili per violazione del diritto di difesa.
- La corte può annullare senza rinvio e dichiarare la cessazione dell'efficacia, anche parziale, del provvedimento amministrativo impugnato (ad es. limitatamente all'obbligo di presentazione), quando il vizio procedurale sia insanabile e abbia inciso radicalmente sull'atto.
- Se invece il destinatario ha presentato memorie entro il termine di 48 ore e tali memorie sono state effettivamente prese in considerazione dal giudice, la mera inosservanza formale del termine potrebbe non comportare l'annullamento della convalida.
- In situazioni analoghe, è importante documentare tempestivamente l'avvenuta notifica e, se necessario, depositare memorie entro le 48 ore per preservare la validità del procedimento o, in caso contrario, per fondare un ricorso per cassazione volto all'annullamento dell'atto.
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