Cassazione Penale, Sentenza n. 47035/2024 del 20/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Istanza di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla detenzione cautelare in carcere dal 2/12/2010 al 23/2/2012, poi revocata dal Tribunale del riesame di Catanzaro; la Corte di appello di Roma aveva rigettato la domanda ritenendo che, pur configurandosi un'ingiustizia formale ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen., il Pisano avesse concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave (contatti e interessamento a operazioni di importazione di stupefacenti), applicando il principio secondo cui tale condotta opera da causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che, poiché la revoca della misura cautelare è avvenuta per mancata gravità indiziaria sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi sottoposti al giudice della cautela, la condotta dell'istante non può essere valutata come causa ostativa al riconoscimento della riparazione; in tali ipotesi il giudice della riparazione neanche può considerare la colpa lieve ai fini di una eventuale riduzione dell'indennizzo. Ha demandato alla Corte territoriale anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il comma 2 disciplina l'ingiustizia formale, mentre il comma 1 prevede l'esclusione del diritto all'equa riparazione se l'interessato ha dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave; la Corte precisa però che tale esclusione non opera quando l'insussistenza ab origine della misura è stata accertata con una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso la misura
artt. 273 e 280 cod. proc. pen.
Norme sulle condizioni di applicabilità delle misure cautelari richiamate nel principio generale: le misure disposte in difetto delle condizioni previste da tali norme possono dar luogo a riparazione, salvo il caso in cui l'istante abbia causato la misura per dolo o colpa grave, fatte salve le precisazioni operate dalla giurisprudenza di legittimità
Sez. U., n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
Principio di riferimento: l'aver concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave è condizione ostativa all'indennizzo, ma questa operatività è esclusa quando l'insussistenza ab origine della misura è stato accertata sulla base dei medesimi elementi già conosciuti dal giudice che ha disposto la cautela, semplicemente rivalutati
Massime di principio
- Se la revoca della misura cautelare è determinata da una diversa valutazione dei medesimi elementi già sottoposti al giudice che ha adottato la misura, la condotta dell'indagato (dolo o colpa) non può essere ritenuta causa ostativa al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione
- Il giudice della riparazione non può neppure valutare la colpa lieve dell'istante ai fini di una riduzione dell'indennizzo quando l'insussistenza della misura è stata accertata mediante diversa valutazione degli stessi elementi
- Quando invece la revoca della misura si basa su nuovi elementi sopravvenuti o su circostanze non note al giudice della cautela, rimane possibile valutare se l'istante abbia concorso a dare causa alla misura per dolo o colpa grave e, quindi, l'eventuale esclusione o attenuazione del diritto all'indennizzo
- In casi analoghi è determinante stabilire quale sia la causa della revoca della misura (rivisitazione degli stessi elementi versus acquisizione di nuovi elementi) per comprendere se la condotta dell'arrestato possa incidere sul diritto alla riparazione
- In sede di nuovo giudizio la Corte territoriale dovrà pronunciarsi conformemente al principio cassazionista e regolare le spese del presente grado di giudizio
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