Ordinanza n. 12031/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto del Ministero dell'Interno - notificato il 25.11.2022 - con cui veniva respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana notificato il 25 novembre 2022
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno che ha respinto la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a rilevare la persistenza dell'interesse alla decisione, l'avvenuto deposito del fascicolo procedimentale da parte dell'Amministrazione e l'assenza di ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né sui motivi di ricorso. Ha ritenuto persistente l'interesse della ricorrente alla decisione e verificato che l'Amministrazione avesse depositato il fascicolo del procedimento ai sensi dell'art. 46 c.p.a.; ha inoltre rilevato l'assenza di ulteriori esigenze istruttorie o di integrazione del contraddittorio. Ha quindi disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato. Non risultano statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
L'Amministrazione ha depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato, adempiendo all'obbligo richiamato dal giudice.
Richiamato per il divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi, nel contesto delle udienze di smaltimento dell'arretrato.
Richiamato, insieme all'art. 72-bis c.p.a., in relazione al divieto di rinvio salvo eccezionali motivi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità della parte, a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nelle udienze di smaltimento dell'arretrato, prima della calendarizzazione della causa il giudice può verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere, la completezza dell'istruzione e l'assenza di ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio.
- Quando l'interesse alla decisione persiste, il fascicolo procedimentale è stato depositato dall'Amministrazione e non emergono ulteriori esigenze istruttorie, il giudice può trasmettere il fascicolo al Presidente del TAR per la fissazione dell'udienza di smaltimento, senza definire il giudizio nel merito.
- Il differimento della trattazione nelle udienze di smaltimento deve essere compatibile con gli impegni connessi al PNRR e con il divieto di rinvio salvo eccezionali motivi previsto dagli artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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