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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37310/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Landolfo era stato dichiarato responsabile, in sede d'appello, del reato di frode nell'esercizio del commercio (artt. 56 e 515 c.p.) per aver detenuto per la vendita lattine di olio extravergine di oliva di origine greca etichettate "olio estratto in Italia da olive coltivate in Italia 100% italiano". Con il primo motivo di cassazione contestava che la fattispecie di "frode qualitativa" punisca solo difformità delle caratteristiche essenziali del prodotto e che, trattandosi di mera detenzione non seguita da trattativa o consegna, non potesse integrarsi il tentativo. Con il secondo motivo deduceva la mancata applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., ritenendo il fatto di scarsa gravità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che, in tema di frode nell'esercizio del commercio, la condotta consumata si realizza con la consegna materiale della merce, mentre il tentativo può integrarsi anche con la mera detenzione della merce destinata alla vendita e recante indicazioni mendaci sulla provenienza/qualità. Nel caso concreto sono stati rinvenuti silos con olio greco e numerose lattine da 3 e 5 litri etichettate "100% italiano", alcune esposte al banco del punto vendita: la Corte territoriale ha correttamente ritenuto sussistente la forma tentata. Inoltre la richiesta di applicazione della non punibilità per tenuità (art. 131-bis) è stata rigettata in quanto la valutazione collegiale del giudice d'appello, che ha rilevato quantitativi non irrilevanti (n.12 lattine da 3 litri e n.20 lattine da 5 litri) e la falsità dell'etichettatura, era adeguatamente motivata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Disciplina dell’incidenza del tentativo: l’imputazione può riguardare il tentativo quando l’evento non si realizza per cause indipendenti dalla volontà dell’agente; la Corte ricava che il tentativo di frode si integra anche con la mera detenzione finalizzata alla vendita.

  • art. 515 cod. pen.

    Frode nell’esercizio del commercio: sanziona l’immissione sul mercato o la consegna di prodotti con indicazioni mendaci su origine/provenienza/qualità; la Corte ha interpretato la norma in senso da ritenere tentativo configurabile anche per mera detenzione indicativa della successiva immissione nella rete distributiva.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ricorda che l’applicazione richiede una valutazione complessiva delle circostanze e che la decisione del giudice d’appello, adeguatamente motivata e fondata su elementi quali quantità e natura dell’inganno, non è sindacabile in cassazione.

  • art. 133, comma 1 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo): utilizzato per la valutazione della rilevanza ai fini della tenuità.

Massime di principio

  • Nel reato di frode nell’esercizio del commercio la condotta consumata si realizza con la consegna materiale della merce; tuttavia il tentativo si configura anche quando vi sia mera detenzione di merce con indicazioni mendaci, se la detenzione risulta idonea e destinata alla successiva immissione nella rete commerciale.
  • La presenza di etichettature false, confezioni pronte per la vendita e collocazione in magazzino o esposizione in punto vendita sono elementi probatori indicativi dell’idoneità della condotta a realizzare la frode (quindi sufficiente per il tentativo).
  • La valutazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) richiede una valutazione globale e motivata che tenga conto di modalità, quantità, grado di colpevolezza e danno/pericolo; quantitativi non trascurabili e apparenza ingannevole dell’etichettatura ostano all’applicazione della non punibilità.
  • In contestazioni similari è importante documentare elementi che escludano la destinazione alla vendita (es. mera detenzione occasionale, assenza di etichettatura o confezionamento volto a ingannare, inesistenza di esposizione o collocazione nella rete distributiva) per contrastare l’affermazione del tentativo.
  • La giurisprudenza consolidata ammette una valutazione estensiva del concetto di "atto idoneo diretto in modo non equivoco" al fine di includere condotte preparatorie come la detenzione quando risultano chiaramente funzionali alla commercializzazione.

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