Cassazione Penale, Ordinanza n. 10195/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emerge dal testo il reato oggetto del giudizio né una decisione nel merito sulla responsabilità, poiché l'ordinanza si arresta al vaglio di ammissibilità del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello, deducendo un unico motivo di vizio di motivazione per il mancato esame delle censure già formulate nell'atto di appello. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era inammissibile per aspecificità, poiché il ricorrente si era limitato a richiamare in astratto principi di diritto della giurisprudenza di legittimità sul tema, senza indicare in modo puntuale quali fossero le concrete censure di appello asseritamente trascurate dal giudice di secondo grado.
Norme richiamate
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per aspecificità del motivo, in quanto non conteneva una puntuale correlazione tra le doglianze di appello e le censure proposte in cassazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per aspecificità quando si limita a richiamare principi giurisprudenziali in astratto senza confrontarsi con le specifiche ragioni della decisione impugnata e con le concrete doglianze già dedotte in appello.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di vizio motivazionale non può essere formulata in modo generico: è necessario indicare con precisione quali punti della motivazione siano mancanti, contraddittori o manifestamente illogici e in relazione a quali specifiche deduzioni difensive.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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