Cassazione Civile, Ordinanza n. 20924/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego tacito di rimborso dell'IVA relativa all'anno 2012 chiesto da una società agricola. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente; in appello la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva accolto parzialmente l'impugnazione, ritenendo che, a seguito dell'annullamento dell'atto impositivo considerato ostativo al rimborso e dell'avvenuto soddisfacimento della parte maggiore del credito nelle more del giudizio, fosse cessata la materia del contendere quanto a tale parte e fosse venuta meno la ragione della sospensione del rimborso residuo. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un motivo unico, ma successivamente ha depositato rinuncia al ricorso chiedendo la compensazione delle spese. La società ha resistito con controricorso e memoria, senza accettare la rinuncia.
La decisione
La Corte ha dichiarato il giudizio estinto per rinuncia al ricorso ex art. 391 c.p.c. Ha affermato che la mancata accettazione della rinuncia da parte della controricorrente non impedisce l'estinzione del processo, poiché la rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti processuali anche senza accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite, valorizzando il fatto che il consolidamento della giurisprudenza è intervenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso e che le vicende di altri processi richiamate dalla controricorrente erano irrilevanti ai fini decisori.
Norme richiamate
la rinuncia al ricorso per cassazione estingue il processo anche senza accettazione della controparte.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione del controricorrente, perché non ha natura di atto accettizio.
- L'estinzione per rinuncia comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse a contrastare l'impugnazione.
- In caso di rinuncia, la condanna alle spese resta regola, ma la Corte può compensarle quando ricorrano ragioni oggettive, come il consolidamento successivo della giurisprudenza rispetto alla proposizione del ricorso.
- Fatti o vicende estranei al punto decisorio sull'estinzione non incidono sulla disciplina della rinuncia e delle spese.
- La questione sostanziale sottesa al giudizio resta non scrutinata quando il ricorso venga estinto per rinuncia.
Come è indicizzato
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