Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31101/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di accertamento negativo del credito che l'INPS assumeva per prestazioni di disoccupazione agricola, con richiesta conseguente di restituzione di quanto indebitamente recuperato. In primo grado era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere; la corte d'appello, invece, accogliendo l'appello della parte privata, ha ritenuto persistente l'interesse ad ottenere una pronuncia sull'illegittimità del recupero e sulla condanna alla restituzione, ma ha compensato le spese di lite sul rilievo dell'esito complessivo favorevole alla ricorrente e del fatto che l'INPS non aveva resistito all'appello. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la parte privata ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché vizio di motivazione, censurando la compensazione delle spese e sostenendo che le ragioni addotte non integrassero i presupposti legali per derogare alla regola della soccombenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo, affermando che, nel regime applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese è consentita solo nei casi tipizzati dall'art. 92 c.p.c. vigente, oltre che nelle ulteriori gravi ed eccezionali ragioni introdotte dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 2018; nella specie, l'assenza di resistenza dell'INPS in appello e il richiamo a una mera evenienza processuale non integravano una situazione grave ed eccezionale, né una vicenda del tutto imprevista e imprevedibile. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente alla statuizione sulle spese processuali, con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La censura sulla compensazione delle spese è stata veicolata come violazione e falsa applicazione di norme di diritto, dunque come vizio denunciabile in cassazione ai sensi del n. 3.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla regola della soccombenza nella liquidazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Nel testo applicabile ratione temporis consente la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza, oltre che per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La clausola delle 'gravi ed eccezionali ragioni' è stata interpretata come clausola generale da specificare in concreto dal giudice di merito, ma sempre entro un perimetro coerente con situazioni effettivamente connotate da gravità ed eccezionalità.

  • art. 92 c.p.c., testo vigente anteriormente al d.l. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13

    Richiamato per ribadire il principio delle Sezioni Unite sulla natura elastica della clausola delle gravi ed eccezionali ragioni.

  • Corte cost. 19 aprile 2018, n. 77

    Ha aggiunto alle ipotesi tipizzate di compensazione quella delle 'altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni', precisando che deve trattarsi di una situazione del tutto imprevista e imprevedibile per la parte.

  • d.l. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13

    Menionato nel richiamo storico alla modifica dell'art. 92 c.p.c.

  • Cass. n. 10213/2017

    Richiamata per il principio secondo cui la disciplina delle spese si applica secondo la legge vigente alla data di introduzione del giudizio di primo grado.

  • Cass. Sez. U. 22 febbraio 2012, n. 2572

    Affermato il principio per cui la clausola delle gravi ed eccezionali ragioni è norma elastica, integrata in via interpretativa dal giudice di merito e sindacabile in cassazione come questione di diritto.

  • Cass. n. 22333/2017

    Richiamata in continuità con l'arresto delle Sezioni Unite sulla clausola elastica della compensazione.

  • Cass. n. 29130/2019

    Citata per confermare che resta valido il principio elaborato in tema di clausola generale delle ragioni di compensazione.

  • Cass. n. 7782/2020

    Richiamata per escludere che la mera contumacia della controparte integri una ragione grave ed eccezionale di compensazione.

  • Cass. n. 3977/2020

    Citata nello stesso senso, contro la compensazione fondata sulla mancata resistenza della controparte.

  • Cass. n. 9925/2021

    Richiamata per affermare che una mera evenienza processuale non basta a giustificare la compensazione delle spese.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese di lite costituisce deroga alla regola della soccombenza e può essere disposta solo nei casi espressamente previsti dalla legge o in presenza di ragioni davvero analoghe, gravi ed eccezionali, da motivare in modo coerente con la fattispecie concreta.
  • Nel regime dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis, la mera mancata resistenza della controparte o la sua contumacia non integrano di per sé una ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese.
  • La clausola delle 'gravi ed eccezionali ragioni' è una clausola generale che il giudice di merito deve specificare in concreto, ma il suo uso resta sindacabile in cassazione quando l'apprezzamento si traduca in violazione di legge.
  • Ai fini della disciplina delle spese processuali, si applica la normativa vigente al momento della proposizione del giudizio di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.